IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Potorac Constantin, nato il 2 giugno 1956
a Cursesti (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio   titolo  accademico-professionale  di  «Inginer  -  profilul
Constructii,   specializarea   Constructi   Civile,   Industriale  si
Agricole»  conseguito presso la «Universitatea Tecnica Gh. Asachi» di
Iasi   nel  1983  -  come  attestato  dal  «Ministerul  Educatiei  si
Invatamintului»  -  ai  fini  dell'accesso all'albo degli ingegneri -
sezione  A  settore  civile-ambientale  e l'esercizio in Italia della
omonima professione;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 12 aprile 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sezione  A settore civile-ambientale e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Potorac  Constantin,  nato  il  2 giugno  1956 a Cursesti
(Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli «ingegneri» sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio
della professione in Italia.