Considerata  la  comunicazione della Commissione europea C (2005)
n.  3914  def  del  6  settembre 2006, con la quale e' stata ritenuta
giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7,
paragrafo 1,  della  direttiva  98/37/CE  -  Direttiva del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri relativa alle macchine, cosiddetta
«direttiva macchine», dalle autorita' di controllo del mercato di uno
Stato membro per i prodotti appresso indicati:
      presse meccaniche - modelli P40-VEI, mod. P40-VE e mod. P50-VE,
fabbricate  e  commercializzate  dalla  ditta Industria Masetto Schio
S.r.l. (IMS) - via Campania, 9 Z.I. - 36015 Schio (Vicenza) - Italia.
    Tenuto  conto che dette macchine sono risultate non conformi alle
prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza
e  della  tutela  della  salute  (RES)  di  cui  all'allegato I della
direttiva 98/37/CE in particolare:
      presse  P40-VE e P50-VE certificate dall'ANCCP e pressa P40-VEI
fabbricate   prima  del  4 agosto  2000  non  sono  conformi  ai  RES
riguardanti i punti:
        1.2.1  -  «Sicurezza e affidabilita' dei sistemi di comando»,
protezione dai fattori esterni nella scatola di comando a due mani;
        1  2.3 - «Avviamento», possibilita' di azionare la pressa con
un pedale in modalita' regolazione, con le protezioni aperte;
        1.2.5  - «Selettore modale di funzionamento», possibilita' di
riavviare la pressa manovrando il selettore di modalita' di comando;
        1.2.6  -  «Avaria  del circuito di alimentazione di energia»,
ubicazione del regolatore di pressione;
        1.2.7 e 1.4.2 - «Avaria del circuito di comando» e «Requisiti
particolari  per  le  protezioni»,  integrazione  del  dispositivo di
comando  a  due  mani,  del  selettore  di modalita' di comando e del
dispositivo  di  bloccaggio  delle  protezioni  mobili nel sistema di
comando;
        1.3.2  -  «Rischio  di  rottura  durante  il  funzionamento»,
fissaggio   della   tubazione   che   collega   il   giunto   rotante
all'elettrovalvola di comando;
        1.3.8  e  1.4.1  -  «Scelta di una protezione contro i rischi
dovuti  agli  elementi  mobili» e «Requisiti generali», progettazione
delle protezioni fisse;
        1.6.3 - «Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia»,
progettazione dell'interruttore generale;
      presse P40-VE, P40-VEI e P50-VE certificate dall'ICEPI non sono
conformi ai RES;
        1.1.2 d)  -  «Principi  d'integrazione  della sicurezza», per
quanto riguarda il dispositivo di protezione del commutatore a camme;
        1.2.1 - «Sicurezza e affidabilita' dei sistemi di comando»;
        1.2.2  -  «Dispositivi  di  comando»,  per quanto riguarda la
mancanza di segnalazione del «punto morto superiore»;
        1.2.3 - «Avviamento»;
        1.2.6 - «Avaria del circuito di comando»;
        1.2.7 - «Avaria del circuito di comando», per quanto riguarda
il dispositivo di blocco delle protezioni mobili;
        1.3.2 - «Rischio di rottura durante il funzionamento»;
        1.4.1 - «Requisiti generali»;
        1.4.3   -   «Requisiti   particolari  per  i  dispositivi  di
protezione»;
        1.6.4  -  «Intervento  dell'operatore»,  per  quanto riguarda
l'arresto del motore in caso di apertura della protezione mobile;
        1.7.0 - «Dispositivi di informazione»;
        1.7.1 - «Dispositivi di allarme».
    Considerato che tali mancate non conformita' denotano una mancata
integrazione   dell'aspetto   della   sicurezza   al   momento  della
progettazione  e della costruzione del macchinario, aspetto richiesto
dal punto 1.1.2 dell'allegato I della gia' citata direttiva 98/37/CE;
    Considerato, inoltre, che tali mancate non conformita' comportino
rischi  per  la  salute e la sicurezza degli operatori incaricati del
funzionamento  o della segnalazione delle presse in questione, ovvero
delle   persone   che  si  trovano  in  prossimita';  nel  richiamare
l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori
dei  prodotti  sopra  individuati,  affinche'  assumano  le misure di
rispettiva   competenza   al   fine   di   ristabilire   un  corretto
funzionamento del mercato nello Spazio comune europeo, rappresentando
detti  prodotti  un  grave rischio per la salute e la sicurezza degli
operatori,  ovvero delle persone che vi si trovino in prossimita'. Si
dispone:
      1)  il  ritiro dal mercato nazionale delle macchine in oggetto,
che  presentano  le non conformita' sopra indicate, non ancora cedute
all'utilizzatore finale;
      2) il divieto d'uso sul territorio nazionale degli esemplari di
dette  macchine  attualmente  in  esercizio fino a che gli stessi non
siano stati resi conformi secondo quanto precedentemente indicato.