IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»); Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»); Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto-legge n. 181/2006 come convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale (di seguito definito «Ministero»); Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire, per l'anno 2008, i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale; Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2008; Decreta: Art. 1. Finalita' del finanziamento 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese. 2. Ai fini della presente circolare si intende per attivita' promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.