IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visti  gli  accordi  intervenuti  in  sede  governativa  presso  il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale alla presenza della
sottosegretaria  di  Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state
individuate  le  fattispecie  per  le  quali sussistono le condizioni
previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla vigente normativa, per
agevolare   la  gestione  delle  problematiche  occupazionali  ed  il
graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  presentate  dalle  aziende  individuate  dai
predetti accordi;
  Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro a carico del fondo per
l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236  e  successive  modificazioni  - previsto dall'art. 1,
comma 1190  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato
dal comma 1191 della stessa legge;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il
31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  a) Ai  sensi  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e' autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre
2007,  la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria
on.le  Rosa  Rinaldi  in  data  21 marzo 2007, in favore di un numero
massimo  di  ottantacinque  dipendenti  della  societa'  Tecnosistemi
S.p.a.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
1.282.835,30.
  Pagamento diretto: si.
  b) Ai  sensi  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296  periodo  dal  22 marzo 2007 al 2 giugno 2007 (data di emanazione
del   decreto   di  riparto  delle  unita'  in  mobilita'  lunga)  e'
autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale alla presenza della
sottosegretaria  on.le  Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore
di un numero massimo di trenta dipendenti della societa' Tecnosistemi
S.p.a.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 67.914,60.
  Pagamento diretto: si.
  c) Ai  sensi  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 10 settembre
2007,  la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria
on.le  Rosa  Rinaldi  in  data  21 marzo 2007, in favore di un numero
massimo di due dipendenti della societa' Tecnosistemi S.p.a.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.326,20
  Pagamento diretto: si.