IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  153, recante
«Attuazione  della  legge  7 marzo  2003,  n. 38, in materia di pesca
marittima»;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n.  100, recante
«Ulteriori  disposizioni  per  la  modernizzazione  dei settori della
pesca  e  dell'acquacoltura  e per il potenziamento della vigilanza e
del  controllo  della  pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2,
legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2, convertito, con
modificazioni,  nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi
urgenti  per  i  settori  dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa»;
  Visto in particolare l'art. 5, comma 1-bis, della suddetta legge n.
81/2006  che  autorizza la costituzione di un fondo di assistenza per
le famiglie dei pescatori destinato alla corresponsione di contributi
agli eredi dei deceduti in mare;
  Considerata la necessita' di individuare i destinatari dei benefici
previsti dal fondo di assistenza sopra citato;
  Ritenuto opportuno, ai fini del presente provvedimento, individuare
gli  eredi  dei  benefici di cui sopra nel coniuge, i figli legittimi
naturali  ed adottivi e in mancanza di questi i genitori i fratelli e
le sorelle del marittimo deceduto;
  Considerato   altresi'  che  l'art.  5,  comma 1-bis,  della  legge
11 marzo   2006,  n.  81,  prevede  la  possibilita'  di  erogare  un
contributo  agli  eredi  di ciascun deceduto in mare fino alla misura
massima di Euro 50.000,00;
  Ravvisata pertanto l'esigenza di definire i criteri per modulare le
quote dei contributi da assegnare agli eredi destinatari dei benefici
del fondo di assistenza sopra citato;
  Visto  il decreto ministeriale del 19 luglio 2006 con il quale sono
state  determinate  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  contributi
previsti dal medesimo art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006,
n. 81;
  Ritenuto  necessario  integrare  con  gli  elementi di cui sopra il
suddetto  decreto  ministeriale  al  fine  di attivare gli interventi
previsti  dal  fondo  di  assistenza  di cui all'art. 5, comma 1-bis,
della legge 11 marzo 2006, n. 81;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 e' modificato come
segue:
    i  soggetti  legittimati  a  presentare l'istanza per accedere ai
contributi  previsti  dall'art.  5, comma 1-bis, della legge 11 marzo
2006,  n.  81,  sono  gli  eredi  del  marittimo deceduto individuati
nell'allegato 1 al presente decreto.
  2.  L'istanza  di  cui  al  comma 1, indirizzata al Ministero delle
politiche  agricole alimentari e forestali - direzione generale della
pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  - viale dell'Arte, 16 - 00144
Roma,  deve  essere presentata, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, entro sei mesi dalla data del decesso o
della  dichiarazione  di morte presunta, alla Capitaneria di porto di
iscrizione  del  marittimo  nel  registro  dei pescatori anche per il
tramite dei Comandi periferici territorialmente dipendenti.
  3.  Si  considerano  presentate  nei  termini  le istanze pervenute
all'amministrazione  ai  sensi  del  decreto  19 luglio  2006,  salvo
eventuale  integrazione  della documentazione ai sensi del successivo
art. 2.
  4.  Le  istanze relative ai decessi avvenuti negli anni 2005 e 2006
devono  essere  presentate entro e non oltre i sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.