IL DIRIGENTE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
    Visto  il  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    Visto  l'art.  6  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di
istituzione del Servizio sanitario nazionale;
    Vista   la   legge   9 febbraio   1982,   n.   106,   concernente
l'approvazione    ed    esecuzione    del    regolamento    sanitario
internazionale,  adottato  a  Boston il 25 luglio 1969, modificato da
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
    Visto   in   particolare  l'art.  73  della  suddetta  legge  che
attribuisce  all'amministrazione sanitaria territoriale il compito di
abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
    Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il
Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
    Visto   il  decreto  ministeriale  24 maggio  1963  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
    Visto  il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e successive
integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale
26 luglio  2006,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori uffici
sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre
gialla;
    Viste  le  istanze  presentate  dalle  regioni Veneto, Lombardia,
Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna;
    Riconosciuta   l'opportunita'  di  estendere  l'autorizzazione  a
praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
    Preso atto pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli
uffici sanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    L'autorizzazione  concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio
1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a
rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti uffici sanitari:

      ----> vedere testo da pag. 17 a pag. 18 della G.U. <----