L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 2 agosto 2007
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    il  decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre
2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002, n. 137/2002 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/2004 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/2005 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
166/05);
    la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05.
  Considerato che:
    nell'ambito  del  procedimento  istruttorio  di  cui  all'art. 2,
comma 7,  del  decreto 29 settembre 2005, il Ministero dello sviluppo
economico,  ha  comunicato  che avrebbe provveduto ad includere nelle
reti  di trasporto regionale, salvo diverso avviso dell'Autorita', le
reti  delle  societa'  Carbotrade  Spa  (lettera del 6 febbraio 2007,
prot.  Autorita' n. 3546 del 13 febbraio 2007), Consorzio della Media
Valtellina  per  il  Trasporto  del Gas (lettera del 13 ottobre 2006,
prot. Autorita' n. 26480 del 24 ottobre 2006), Metanodotto Alpino Srl
(lettera  del 13 ottobre 2006 prot. Autorita' n. 25799 del 17 ottobre
2006),  Retragas Srl (lettera del 20 febbraio 2007 prot. Autorita' n.
4432 del 23 febbraio 2007), Snam Rete Gas Spa (lettera del 13 ottobre
2006 prot. Autorita' n. 26479 del 24 ottobre 2006), Societa' Gasdotti
Italia  Spa  (lettera del 6 febbraio 2007 prot. Autorita' n. 3547 del
13 febbraio  2007)  e  Netenergy  Service  Srl (lettera del 25 maggio
2007,  prot. Autorita' n. 13556 del 5 giugno 2007); e che con note in
data 8 marzo 2007 (rispettivamente prot. GB/M07/1012/GAS/GG/gc, prot.
GB/M07/1013/GAS/GG/gc,     prot.     GB/M07/1014/GAS/GG/gc,     prot.
GB/M07/1015/GAS/GG/gc,     prot.     GB/M07/1017/GAS/RDM/gc,    prot.
GB/M07/1016/GAS/GG/gc),    e    in   data   27 luglio   2007   (prot.
GB/M07/3455/GAS/RDM/gc),  l'Autorita'  ha  comunicato al Ministero di
non aver riscontrato elementi ostativi;
    nel  caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di
distribuzione  in  infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7,
comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004, al fine di evitare che le
medesime  infrastrutture  siano  indebitamente oggetto di una duplice
remunerazione,  l'impresa  di  distribuzione  calcola  il vincolo sui
ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al
netto  dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto,
e  valori  delle  dismissioni  nette  e  lorde  pari al costo storico
rivalutato  rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati,
calcolati ai sensi della normativa sul trasporto.
  Considerato che:
    il  Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas (di
seguito:  Consorzio  della  Media  Valtellina)  con  lettera  in data
2 aprile   2007   (prot.   Autorita'   n.  8473  del  5 aprile  2007)
successivamente  integrata e modificata con lettera in data 25 giugno
2007  (prot.  Autorita' n. 15509 del 26 giugno 2007) ha presentato le
proposte  di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative
all'anno  termico  2007-2008;  e  che  tale  proposta  tariffaria  e'
risultata  conforme  ai  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  n.
166/05;
    la  societa'  Netenergy  Service Srl con lettera in data 30 marzo
2007  (prot.  Autorita'  n.  9031 del 10 aprile 2007) successivamente
integrata  e  modificata  con  lettere  in data 13 giugno 2007 (prot.
Autorita'  n.  14681  del  15 giugno  2007)  e  20 giugno 2007 (prot.
Autorita'  n.  15450 del 25 giugno 2007) ha presentato le proposte di
cui  all'art.  16  della  deliberazione n. 166/2005 relative all'anno
termico  2007-2008;  e  che  tale  proposta  tariffaria  e' risultata
conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
    la  societa'  Societa'  Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa)
con  lettera  in  data  30 marzo  2007  (prot.  Autorita' n. 8182 del
2 aprile  2007)  ha  presentato  le proposte di cui all'art. 16 della
deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
    in  data  11 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla   SGI   Spa   (prot.  EF/M07/2634/lj)  richiesta  di  correzioni
relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
    la  societa'  SGI  Spa  con lettera in data 14 giugno 2007 (prot.
Autorita'  n.  14642 del 15 giugno 2007) ha integrato e modificato le
informazioni  di cui al precedente alinea; e tale proposta tariffaria
e'  risultata  conforme  ai  criteri stabiliti dalla deliberazione n.
166/05.
  Considerato che:
    la  societa'  Carbotrade  Spa  con  lettera in data 30 marzo 2007
(prot. Autorita' n. 8446 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte
di  cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno
termico 2007-2008;
    gli  uffici  dell'Autorita'  hanno inviato alla Carbotrade Spa in
data  2 maggio  2007, (prot. EF/M07/1973/lj) e in data 15 maggio 2007
(prot.  EF/M07/2226/lj), richieste di approfondimenti e di correzioni
relativamente  alla  determinazione  dei  ricavi  di riferimento, con
particolare  riferimento  ai  criteri adottati per l'attribuzione dei
costi  (di  capitale  e  operativi)  alle  infrastrutture  oggetto di
riclassificazione  da  rete  di distribuzione a rete di trasporto, al
fine   di   ridefinire   il  vincolo  sui  ricavi  della  tariffa  di
distribuzione  in  coerenza  con  i  sopra  richiamati criteri di cui
all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
    la  societa'  Carbotrade  Spa  con  successive  comunicazioni  ha
fornito  le  informazioni  richieste e ha presentato, con lettera del
28 giugno  2007  (prot.  Autorita'  n. 18951 del 24 luglio 2007), una
nuova   proposta  tariffaria;  e  che  tale  proposta  tariffaria  e'
risultata  conforme  ai  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione  n.
166/05;
    la societa' Retragas Srl con lettera in data 15 marzo 2007 (prot.
Autorita' n. 6775 del 19 marzo 2007) ha presentato le proposte di cui
all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico
2007-2008;
    gli  uffici  dell'Autorita'  hanno  inviato alla Retragas Srl, in
data  24 maggio  2007  (prot. EF/M07/2373/lj) e in data 4 luglio 2007
(prot.  EF/M07/3071/tdm),  richiesta  di approfondimenti e correzioni
relativamente  alla  determinazione  dei  ricavi  di riferimento, con
particolare  riferimento  ai  criteri adottati per l'attribuzione dei
costi  (di  capitale  e  operativi)  alle  infrastrutture  oggetto di
riclassificazione  da  rete  di distribuzione a rete di trasporto, al
fine   di   ridefinire   il  vincolo  sui  ricavi  della  tariffa  di
distribuzione  in  coerenza  con  i  sopra  richiamati criteri di cui
all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
    la  societa' Retragas Srl con successive comunicazioni ha fornito
le  informazioni  richieste  e  ha  presentato  con  lettera  in data
9 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 17435 del 11 luglio 2007) una nuova
proposta  tariffaria;  e  che  tale  proposta tariffaria e' risultata
conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
    la  societa'  Metanodotto Alpino Srl con lettera in data 30 marzo
2007  (prot.  Autorita'  n.  8447 del 3 aprile 2007) ha presentato le
proposte  di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative
all'anno termico 2007-2008;
    gli  uffici  dell'Autorita' hanno inviato alla Metanodotto Alpino
Srl  in  data  9 maggio  2007  (prot.  EF/M07/1973/lj),  richiesta di
approfondimenti  e  correzioni  relativamente alla determinazione dei
ricavi   di  riferimento,  con  particolare  riferimento  ai  criteri
adottati  per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle
infrastrutture  oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione
a rete di trasporto al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della
tariffa  di  distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri
di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
    la  societa'  Metanodotto Alpino Srl con successive comunicazioni
ha  fornito  le  informazioni  richieste  e  ha  presentato,  in data
27 giugno  2007  (prot.  Autorita'  n. 15737 del 27 giugno 2007), una
nuova proposta tariffaria;
    il  vincolo  sui  ricavi  previsto  in  detta proposta tariffaria
presenta  valori  tali  per  cui  l'applicazione  letterale del sopra
citato   art.   7,   comma 7.6,   della   deliberazione  n.  170/2004
determinerebbe,  con  riferimento alla tariffa di distribuzione delle
localita'  di  Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori
negativi  delle  componenti  del  vincolo sui ricavi della tariffa di
distribuzione  riconducibili  al  capitale  investito e alla quota di
ammortamento;
    conseguentemente,  gli  uffici dell'Autorita', al fine di evitare
il  prodursi  di  una tale conseguenza incongruente, con nota in data
4 luglio  2007  (prot.  EF/M07/3070/tdm) hanno invitato la societa' a
concordare   con   l'impresa   di   distribuzione   interessata   una
ripartizione  dei dati di costo al fine di evitare che il vincolo sui
ricavi   dell'attivita'   di   trasporto  non  eccedesse  il  vincolo
precedentemente  riconosciuto  dalla  tariffa di distribuzione; e che
tale accordo non e' stato raggiunto;
    con   la   medesima   nota   in   data   4 luglio   2007   (prot.
EF/M07/3070/tdm)  gli  uffici  dell'Autorita'  hanno  comunicato alla
societa'   Metanodotto   Alpino   Srl   che  avrebbero  provveduto  a
riproporzionare   i   vincoli   riconosciuti   per   l'attivita'   di
distribuzione  e di trasporto sulla base dei dati disponibili ove non
fosse stato raggiunto un accordo con l'impresa di distribuzione.
  Considerato che:
    la  societa'  Edison  Stoccaggio Spa con lettera in data 30 marzo
2007  (prot.  Autorita'  n.  8147 del 2 aprile 2007) ha presentato le
proposte  di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative
all'anno  termico  2007-2008 ai sensi dell'art. 5 della deliberazione
n.  166/2005,  con  riferimento  al riconoscimento degli investimenti
sostenuti  per  la  realizzazione del metanodotto Cavarzere-Minerbio,
funzionale  all'immissione  nella  rete nazionale di gasdotti del GNL
rigassificato dal terminale di Rovigo, in fase di realizzazione;
    in  data  15 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla  Edison  Stoccaggio  Spa  (prot.  EF/M07/2785/lj)  richiesta  di
approfondimenti  e  correzioni  relativamente alla determinazione dei
ricavi di riferimento, richiedendo in particolare la trasmissione dei
contratti  di  allacciamento  per la realizzazione del metanodotto in
oggetto;
    con  lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15530 del
26 giugno  2007)  Edison  Stoccaggio Spa ha trasmesso le informazioni
richieste  e  una  nuova proposta tariffaria recante, tra l'altro, un
vincolo  sui  ricavi  determinato  su  base annuale; e che, tuttavia,
dall'esame  della  documentazione trasmessa e' emerso che la societa'
non  e'  in grado di rendere disponibile il servizio di trasporto del
gas naturale prima del mese di febbraio 2008;
    conseguentemente,  poiche'  la  tariffa assicura la remunerazione
del  servizio reso disponibile, risulta necessario riproporzionare il
valore  del  vincolo  proposto dalla societa', in ragione dei mesi in
cui  la  medesima  societa'  renda  disponibile  per  il servizio una
struttura  in  cui  siano  state realizzate tutte le opere di propria
pertinenza, compatibilmente con i tempi sottoscritti nei contratti di
allacciamento; e che, di conseguenza:
      il  ricavo  di  riferimento  per  l'anno termico 2007-2008 deve
essere  ridotto  per  un  valore  pari  a  8/12 (otto dodicesimi) del
vincolo oggetto della proposta tariffaria;
      il    suddetto    ricavo    di    riferimento,    deve   essere
proporzionalmente   ridotto   in   ragione   di   eventuali   ritardi
nell'ultimazione delle opere di allacciamento di propria pertinenza;
      eventuali    contributi    versati    per    la   realizzazione
dell'infrastruttura   devono   essere   detratti   dal  valore  degli
investimenti  riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito
netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10,
della deliberazione n. 166/2005, in esito al procedimento di verifica
e  approvazione  del  codice di rete per l'attivita' di trasporto che
codesta  Societa' presentera' in conformita' alle disposizioni di cui
alla deliberazione dell'Autorita' n. 137/02.
  Considerato che:
    la  societa'  Snam Rete Gas Spa con lettera in data 4 aprile 2007
(prot. Autorita' n. 8807 del 5 aprile 2007) ha presentato le proposte
di  cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno
termico 2007-2008;
    in  data  27 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla   Snam   Rete  Gas  Spa  (prot.  EF/M07/2947/tdm)  richiesta  di
approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei
ricavi di riferimento;
    con  lettera  in  data  6 luglio  2007, gli uffici dell'Autorita'
hanno comunicato alla Snam Rete Gas Spa (prot. EF/M06/3116/lj) che e'
stato  sospeso  il termine di presentazione delle informazioni di cui
al  precedente  alinea  in quanto erano ancora in fase di verifica le
proposte  tariffarie presentate dalle societa' Edison Stoccaggio Spa,
Metanodotto Alpino Srl e Retragas Srl;
    con   lettera   in   data  23 luglio  2007  (prot.  Autorita'  n.
EF/M07/3379/lj)  la  Direzione  Tariffe ha comunicato a Snam Rete Gas
Spa  l'esito delle verifiche di cui al precedente alinea e ha fissato
al  30 luglio  2007  il  termine  per la presentazione delle proposte
tariffarie di Snam Rete Gas;
    con   lettera   in   data  27 luglio  2007  (prot.  Autorita'  n.
AO/M07/3454),  a  seguito  della richiesta formulata da Snam Rete Gas
Spa  con  lettera  del  26 luglio  2007 (prot. Autorita' n. 19590 del
27 luglio  2007),  l'Autorita',  ha comunicato alla Snam Rete Gas Spa
che  l'eventuale  riconoscimento  dei  maggiori costi sostenuti dalla
societa'   in   merito  all'acquisto  del  gas  per  le  centrali  di
compressione  e le perdite di rete, sarebbe stato possibile solamente
in  esito  al procedimento di cui alla deliberazione n. 234/05; e che
nel provvedimento di approvazione delle proposte tariffarie 2007-2008
avrebbe  potuto  essere  previsto  l'inserimento  di  una  variazione
tariffaria   straordinaria,   applicata   in   modo  neutrale  e  non
discriminatorio  e  attivata  con apposito provvedimento in qualunque
momento successivo alla predetta approvazione tariffaria;
    con  lettera in data 30 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 20070 del
30 luglio 2007), Snam Rete Gas Spa ha presentato:
      una prima proposta tariffaria per l'anno termico 2006-2007, che
e'  risultata  conforme  ai  criteri stabiliti dalla deliberazione n.
166/05;
      una  seconda  proposta tariffaria, comprensiva delle variazioni
dei  costi per l'acquisto del gas per la compressione e le perdite di
rete sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e stimati per
l'anno termico 2007-2008.
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  234/2005,  l'Autorita'  ha avviato un
procedimento  ai fini della formazione di provvedimenti in materia di
tariffe  per  l'attivita'  di  trasporto  di gas naturale di cui alla
deliberazione  n.  166/2005  e in materia di modifiche e integrazioni
della deliberazione n. 137/2002, prevedendo, tra l'altro:
      la  revisione  del  meccanismo  di aggiornamento previsto per i
costi  sostenuti  dall'impresa  di trasporto per la compressione e le
perdite di rete;
      la  definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto
di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
    al fine di completare il procedimento di cui al precedente alinea
l'Autorita'     ritiene    necessario    procedere    ad    ulteriori
approfondimenti,  con  la  conseguenza che le proposte tariffarie non
possono  tenere conto della revisione del meccanismo di aggiornamento
dei  costi  sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e
le perdite di rete e del predetto corrispettivo di misura;
    il  procedimento per la revisione del meccanismo di aggiornamento
dei  costi  sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e
le perdite di rete e' in fase di avanzata elaborazione.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  prevedere  transitoriamente  per  l'anno termico
2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CVF,
addizionale  al  corrispettivo  unitario variabile, al fine di tenere
conto  dell'eventuale  riconoscimento dei costi addizionali sostenuti
dall'impresa  di  trasporto  in  merito  all'acquisto  del gas per la
compressione  e  le  perdite di rete; e che il suddetto corrispettivo
sara'  determinato  con specifico provvedimento dell'Autorita', anche
nel  corso  dell'anno  termico  2007-2008,  in  esito al procedimento
avviato con deliberazione n. 234/05;
    sia  opportuno  autorizzare  Snam  Rete  Gas  Spa ad inserire nei
contratti  di  trasporto  clausole  che  prevedano  l'applicazione di
conguagli  a  seguito  della  definizione del corrispettivo di cui al
precedente alinea;
    sia   necessario   differire   all'anno   termico   2008-2009  la
definizione  del servizio e del corrispettivo di misura del trasporto
gas;
    sia  necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti
certezza  sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro
i  termini  previsti  per  la  conferma dell'impegno di capacita' per
l'anno termico 2007-2008:
      approvare  le  proposte  tariffarie  presentate  dalle societa'
Carbotrade  Spa,  Consorzio della Media Valtellina, Netenergy Service
Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa;
      provvedere  provvisoriamente  alla determinazione d'ufficio dei
ricavi  di  riferimento  per l'anno termico 2007-2008 per la societa'
Metanodotto  Alpino  Srl  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui alle
deliberazioni  n.  170/2004  e  n.  166/2005, sino a comunicazione da
parte  della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in
merito   alla   ripartizione   dei   costi  nei  limiti  del  vincolo
precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;
      riproporzionare  i  ricavi della societa' Edison Stoccaggio Spa
per  l'anno  termico  2007-2008 in coerenza con i criteri di cui alla
deliberazione  n. 166/2005, in ragione dei mesi in cui il servizio e'
reso effettivamente disponibile e pertanto prevedere che:
    a.  il  ricavo  di  riferimento  per l'anno termico 2007-2008 sia
ridotto  ad  un  valore  pari  a  8/12  (otto dodicesimi) del vincolo
oggetto della proposta tariffaria, determinato sulla base dei dati ad
oggi  disponibili;  e  conseguentemente,  ai  fini dell'aggiornamento
delle   quote  di  ricavo  di  cui  all'art.  15,  comma 15.7,  della
deliberazione  n.  166/2005, si considerino valori parziali del fondo
di  ammortamento  economico-tecnico  e  delle  quote di ammortamento,
relativamente  al  primo  anno  di  entrata in esercizio dei relativi
cespiti;
    b.  il  suddetto  ricavo  di  riferimento  sia  ridotto in misura
proporzionale  in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle
opere di propria pertinenza;
    c.  eventuali  contributi  riscossi  per  la  realizzazione degli
investimenti  in esito al procedimento di verifica del codice di rete
per   l'attivita'  di  trasporto  siano  detratti  dal  valore  degli
investimenti  riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito
netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10,
della deliberazione n. 166/05
                              Delibera:
  1.  di  prevedere  transitoriamente  per  l'anno  termico 2007-2008
l'introduzione   di   un   corrispettivo   tariffario  unitario  CVF,
addizionale  al  corrispettivo  unitario  variabile, il cui valore e'
definito dall'Autorita' con successivo provvedimento;
  2. di  autorizzare  Snam  Rete Gas Spa ad inserire nei contratti di
trasporto  clausole  che  prevedano  l'applicazione  di  conguagli  a
seguito della definizione del corrispettivo di cui al punto 1.;
  3. di approvare la seguente modifica della deliberazione n. 166/05:
    a.  all'art.  18,  comma 18.5,  le  parole  «Per gli anni termici
2005-2006  e  2006-2007»  sono  sostituite dalle parole «Per gli anni
termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008»;
  4. di  approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione
dell'Autorita'  n.  166/2005,  presentate  dall'impresa  maggiore per
l'anno  termico  2007-2008,  aventi  ad  oggetto i punti di entrata e
uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella tabella
1, allegata al presente provvedimento;
  5. di  approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione
n.  166/2005,  presentate  dalle  societa'  Carbotrade Spa, Consorzio
della  Media Valtellina, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa
e  Snam  Rete Gas Spa per l'anno termico 2007-2008, aventi ad oggetto
le  tariffe  come  riportate  nella  tabella  2, allegata al presente
provvedimento;
  6. di provvedere provvisoriamente alla determinazione d'ufficio dei
ricavi  di  riferimento  per l'anno termico 2007-2008 per la societa'
Metanodotto  Alpino  Srl  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui alle
deliberazioni  n.  170/2004  e  n.  166/2005, sino a comunicazione da
parte  della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in
merito   alla   ripartizione   dei   costi  nei  limiti  del  vincolo
precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;
  7. di  riproporzionare,  in  coerenza  con  i  criteri  di cui alla
deliberazione  n. 166/2005, i ricavi della societa' Edison Stoccaggio
Spa  per  l'anno  termico  2007-2008  ad  un valore pari a 8/12 (otto
dodicesimi),  prevedendo che il suddetto ricavo sia ridotto in misura
proporzionale  in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle
opere di propria pertinenza;
  8. di  notificare  alle societa' Carbotrade Spa, con sede legale in
viaSottoripa  n.  7  int.  10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media
Valtellina  con sede legale in viaNazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio,
Edison  Stoccaggio  Spa,  con  sede  legale in Foro Buonaparte n. 31,
20121  Milano,  Netenergy  Service  Srl,  con  sede  legale  in  Zona
Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via
Lamarmora  n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del
Lauro  n.  7,  20121  Milano  e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in
piazza  Santa  Barbara  n.  7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  9. di  notificare  alla  societa'  Metanodotto Alpino Srl, con sede
legale  in  viaBardonecchia n. 5, 10139 Torino, in persona del legale
rappresentante pro tempore, il presente provvedimento e il valore dei
ricavi  di riferimento riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento;
  10. di   pubblicare   la   presente  deliberazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore
alla data di pubblicazione.
  11.    di    pubblicare    sul    sito    internet   dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),   la   deliberazione   n.   166/2005  come
risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di notifica del
provvedimento.
    Milano, 2 agosto 2007
                                                 Il presidente: Ortis