IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n 11;
    Visto   il   decreto   ministeriale  27 febbraio  1996,  n.  209,
concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione  e  per  la  conservazione  delle sostanze alimentari in
attuazione  delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
95/2/CE  e  n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 8 maggio
2006, n. 229;
    Visto  il  decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante
recepimento  della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio
1995  riguardante  i requisiti di purezza specifici dei coloranti che
possono essere aggiunti agli alimenti;
    Vista  la  direttiva  2006/33/CE  della  Commissione del 20 marzo
2006,  che  modifica  la  direttiva  95/45/CE, per quanto concerne il
giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171);
    Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che si e' espresso
nella seduta del 5 aprile 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. I criteri specifici di purezza del giallo tramonto FCF E 110 e
del  biossido  di titanio E 171 riportati nella parte B dell'allegato
al decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, sono sostituiti dai
requisiti di purezza indicati nell'allegato al presente decreto.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 giugno 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  atti  Ministeri  dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 64