IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
  Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Vista  la  legge  17 luglio  2006,  n.  233, recante conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi
mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci    pericolose,   ed   in   particolare   l'art.   30   relativo
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;
  Vista l'istanza in data 24 gennaio 2007 e successiva documentazione
integrativa  presentata  da Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in
Milano,  viale  Monza  n.  261,  intesa  ad ottenere l'autorizzazione
all'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'art.  30 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
6 giugno  2005,  n.  134,  relativo  alle modalita' di rilascio della
succitata autorizzazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Bureau  Veritas Italia S.p.a., con sede in Milano,
viale  Monza  n.  261, e' autorizzato ad espletare i compiti previsti
dall'art.  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2005,  n.  134,  per l'approvazione degli imballaggi, dei contenitori
intermedi,  incluse  le  ispezioni,  e  dei grandi imballaggi di cui,
rispettivamente, ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del codice IMDG.
  2.  Il  succitato  organismo  dovra'  apporre  sugli  imballaggi la
seguente sigla di identificazione: BV.