IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visti  gli  articoli 5,  lettera h),  e  6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004
«Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze
attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione» (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30  del  7 febbraio  2005),  dal  decreto  del  Ministro della salute
4 marzo   2005  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del
26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal
decreto  del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3 febbraio  2006),  dal decreto del
Ministro  della  salute  19 aprile  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006),
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 3 ottobre 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
    Vista  la  direttiva  2006/61/CE  della  Commissione del 7 luglio
2006,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE,  per  quanto  riguarda i limiti massimi di
residui  di  atrazina,  azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention,
metamidofos, metomil, paraquat e triazofos;
    Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive
atrazina,  azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention, metamidofos,
metomil, paraquat e triazofos;
    Visto  il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    I  limiti  massimi  di  residui  delle  sostanze attive atrazina,
azinfos-etile,  ciflutrin,  etefon,  fention,  metamidofos,  metomil,
paraquat  e triazofos, indicati nell'allegato 1 del presente decreto,
sostituiscono  i  corrispondenti  limiti  massimi di residui indicati
nell'allegato  2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004
e successivi aggiornamenti.