IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
    Vista  la  direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003,  concernente  l'iscrizione  delle sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone   e   zoxamide   nell'allegato   I  della  direttiva
91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 9 aprile 2004;
    Visto  il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 che
ha recepito la direttiva della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive mesosulfuron,
propoxycarbazone  e  zoxamide nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2004;
    Considerato  che  la  ditta  Bayer  CropScience,  titolare  della
sostanza  attiva  propoxycarbazone,  ha  presentato  ulteriori  dati,
successivamente alla data di iscrizione della citata sostanza attiva,
alla Germania, Stato membro relatore di tale sostanza attiva;
    Considerato   che  la  Germania,  ha  concluso  in  seguito  alla
valutazione  di  questi  ulteriori studi che la specifica modificata,
relativa alla purezza della sostanza attiva, non causa rischi diversi
da  quelli  gia'  presi  in  considerazione  per  l'iscrizione  della
sostanza  attiva  propoxycarbazone  nell'allegato  I  della direttiva
91/414/CEE;
    Considerato  che  tali  conclusioni  sono  state comunicate dalla
Germania alla Commissione EU;
    Vista  la  direttiva  2006/45/CE  della Commissione del 16 maggio
2006  che  modifica  la  direttiva  2003/119/CE della Commissione del
5 dicembre  2003,  recepita con decreto del Ministro della salute del
9 aprile 2004, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva
propoxycarbazone;
    Considerato  che  in  Italia  non  risultano  tuttora autorizzati
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxycarbazone;
    Considerato   che   chi   intende   presentare   una  domanda  di
autorizzazione  all'immmissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti   tale  sostanza  attiva  deve  tener  conto  della  nuova
specifica riportata nell'allegato al seguente decreto;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/45/CE  della Commissione che modifica la direttiva 2003/119/CE e
pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del
9 aprile  2004 per quanto concerne la specifica della sostanza attiva
propoxycarbazone;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  L'allegato  del  decreto  ministeriale  9 aprile 2004, che ha
recepito  la  direttiva  della Commissione 2003/119/CE del 5 dicembre
2003,  e'  modificato  per  la  sola sostanza attiva propoxycarbazone
dall'allegato del presente decreto ministeriale.
    2.  Di  conseguenza l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE e' modificato,
per quanto riguarda la sostanza attiva propoxycarbazone conformemente
all'allegato del presente decreto.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 29 maggio 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 51