IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la  direttiva  della Commissione 2007/6/CE del 14 febbraio
2007,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive metrafenone,
bacillus   subtilis,   spinosad,  tiametoxam  nell'allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE;
    Tenuto  conto che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la
Spagna, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio
della  sostanze  attive  metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,
tiametoxam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze
attive  in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4
della  direttiva  91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi
rapporti di valutazione;
    Considerato  che  i rapporti di valutazione delle sostanze attive
metrafenone,  bacillus  subtilis,  spinosad,  tiametoxam  sono  state
esaminate   con   un  processo  inter  pares  dagli  Stati  membri  e
dall'Autorita'  Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali
relazioni  sono  state  riesaminate dalla Commissione nell'ambito del
Comitato  permanente  per la catena alimentare e adottati sotto forma
di  rapporti  di  riesame,  con  conclusione  degli  stessi  in  data
14 luglio 2006;
    Considerato  che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi
problemi  o  preoccupazioni  tali  da richiedere la consultazione del
Comitato scientifico per le piante;
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze
attive   metrafenone,   Bacillus   subtilis,   spinosad,   tiametoxam
soddisfano  in  generale  i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a)   e b),   e   all'art.  5,  paragrafo 3,  della  direttiva
91/414/CEE  in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati
e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/6/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
metrafenone,  Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che  l'attuazione della direttiva 2007/6/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze
attive  nei  rispettivi  rapporti  di revisione, messi a disposizione
degli interessati;
    Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati  membri  per  rivedere  le  autorizzazioni  provvisorie e
trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni
riportate  nella  direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e
nell'allegato;
    Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati  membri  per  l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti in
commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del
presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad,
tiametoxam  sono  iscritte,  fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, con la definizione
chimica  ed  alle  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente
decreto.