IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2007/6/CE del 14 febbraio 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la Spagna, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio della sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e adottati sotto forma di rapporti di riesame, con conclusione degli stessi in data 14 luglio 2006; Considerato che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/6/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2007/6/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate nella direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e nell'allegato; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam sono iscritte, fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.