IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Cammarata Maria Giuseppina, nata a Peterborough il 13 marzo 1959 (Gran Bretagna) cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Work», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Diploma social work», conseguito presso il «Central council for education and training in Social Work» il 20 giugno 2001, di «Diploma of Higher Education in Applied Social Studies» conseguito presso la «Nontfort University» l'11 settembre 2001; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006 e del 12 aprile 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato; Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) etica e deontologia professionale, 3) legislazione sociale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Cammarata Maria Giuseppina nata a Peterborough il 13 marzo 1959 (Gran Bretagna) cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti Sociali» sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.