IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Cammarata Maria Giuseppina, nata a
Peterborough  il  13 marzo  1959  (Gran Bretagna) cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo professionale di «Social
Work»,  conseguito  nel  Regno  Unito ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Diploma  social work», conseguito presso il «Central council for
education and training in Social Work» il 20 giugno 2001, di «Diploma
of  Higher  Education in Applied Social Studies» conseguito presso la
«Nontfort University» l'11 settembre 2001;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute del 23 maggio 2006 e del 12 aprile 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria, in atti allegato;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale  in  Italia  e  quella di cui e' in possesso l'istante, e che
risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative  nelle
seguenti  materie  (scritte  e  orali): 1) organizzazione dei servizi
sociali,  2)  etica  e  deontologia  professionale,  3)  legislazione
sociale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Cammarata  Maria  Giuseppina  nata  a Peterborough il
13 marzo  1959 (Gran Bretagna) cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  «Assistenti  Sociali»  sez.  B  -  e
l'esercizio della professione in Italia.