IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regola  ento  di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Gagliardi Angelo nato a Mesagne in data 11
marzo  1972,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.  12  cosi' come modificato da decreto ministeriale 277/2003
del  sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo
professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  laurea  in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' di Pisa
in data 5 aprile 2005;
  Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
«Licenciado  en  Derecho»  in  data  16 ottobre  2006  rilasciata dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid» dal 27 novembre 2006;
  Preso  atto  che  l'istante  ha  inoltre  dimostrato  di  essere in
possesso  di  parziale  pratica  forense  presso avvocati dell'ordine
degli avvocati di Pisa;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle
sedute del 12 aprile 2007 e del 22 maggio 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  dei  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  avvocato,  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante  e  in
considerazione del periodo di parziale pratica forense documentata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Gagliardi  Angelo  nato  a Mesagne in data 11 marzo 1972,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.