IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  Sig.ra Salazar Montoya Sofia Mrilu, nata a
Lima  (Peru)  il  18  febbraio  1967, cittadina peruviana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Peru',  ai  fini  dell'accesso  all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada  en  Psicologia»  conseguito  presso  l'«Universidad Inca
Garcilaso de La Vega» in data 26 febbraio 1993;
  Considerato  che  la  richiedente e' iscritta presso il «Colegio de
Psicologos  del  Peru»  al n. 10831 come attestato in data 20 ottobre
2004;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella
seduta del 22 maggio 2007;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa.
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge l89/2002 e successive integrazioni, per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un
numero  indeterminato  di  rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura di Milano, come da
quest'ultima confermato in data 16 maggio 2005;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Salazar Montoya Sofia Mrilu, nata a Lima (Peru) il l8
febbraio   1967,   cittadina  peruviana  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  «Biologi» sezione A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 17 agosto 2007
                                    p. Il direttore generale: Iannini