IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

    Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di  attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e
successive  integrazioni,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista  l'istanza del sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania)
il  16 febbraio  1976,  cittadina  albanese,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Avokat», di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Albania,  ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso 1'Universita' degli
studi di Perugia in data 16 dicembre 2004;
  Considerato  che  la  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico albanese come
attestato  in data 11 luglio 2005 rilasciata dal «Ministria e Arsimit
dhe Shkences»;
  Considerato  che la stessa e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e
Avokateve» dal 25 febbraio 2006;
  Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di
compimento della pratica forense», rilasciato il 27 febbraio 2007 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta  del  22 giugno  2007  nella  quale  e'  stato espresso parere
favorevole;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del Consiglio nazionale
forense in atti allegato;
  Visti   gli  articoli 9  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive   integrazioni,   per   cui   lo   straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla Questura di Perugia, come da
quest'ultima confermato in data 8 febbario 2007;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania) il 16 febbraio
1976,  cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.