IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                          di Reggio Emilia

    Vista   la  legge  22 luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.   342,   che   ha  semplificato  le  procedure  amministrative  di
autorizzazione  all'aumento  nel  numero dei facchini di cui all'art.
121  T.U.L.S . adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
    Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica
342/1994,  che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della
M.O.  le  funzioni  amministrative in materia di determinazione delle
tariffe   minime   per   le   operazioni  di  facchinaggio,  funzioni
precedentemente   svolte   dalle   Commissioni   provinciali  per  la
disciplina  dei  lavoro  di  facchinaggio,  soppresse  ai  sensi  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;
    Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre 1996, n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
D.P.L.,  attribuendo  i  compiti gia' svolti dall'Ufficio provinciale
del  lavoro  e  della  M.O.  al  Servizio  politiche del lavoro della
predetta direzione;
    Visto    il    protocollo    sulla   politica   dei   redditi   e
dell'occupazione,  sugli  assetti  contrattuali,  sulle politiche del
lavoro  e  sul  sostegno  al  sistema produttivo sottoscritto in data
2 luglio 1993;
    Vista  la  circolare  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  direzione  generale  dei  rapporti di lavoro divisione V n.
25157/70   inerente   il   regolamento   sulla   semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
    Visto  il  precedente  decreto in materia n. 1/2005 emanato dalla
D.P.L. di Reggio Emilia;
    Sentite  le  organizzazioni  sindacali datoriali e dei lavoratori
del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
    Sentito l'Osservatorio provinciale del facchinaggio;
    Considerato i seguenti indicatori economici:
      1) gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita valevoli ai fini
dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori
dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati,
per l'anno 2006;
      2) il    definitivo    superamento   del   cosiddetto   salario
convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai
fini  previdenziali  ed  assicurativi  propri della generalita' delle
imprese;
      3) gli   incrementi   retributivi  derivanti  dal  C.C.N.L.  di
categoria:
      4) la  necessita'  di  un tendenziale allineamento alle tariffe
applicate nelle province limitrofe.
                              Decreta:

    a) le  tariffe  minime  per  le  operazioni di facchinaggio nella
Provincia  di  Reggio  Emilia  vengono  rideterminate  secondo quanto
indicato  dalle  tabelle A (in considerazione del tonnellaggio, delle
tariffe orarie in economia e per i traslochi civili ed industriali) e
B  (tariffe  orarie sulla base del C.C.N.L. vigente delle cooperative
del  settore  facchinaggio)  allegate al presente decreto a decorrere
dal 1° agosto 2007;
    b) l'incremento   medio   rispetto  alle  tariffe  in  vigore  al
10 gennaio 2005 e' pari al 10%.
      Reggio Emilia, 30 luglio 2007
                                    Il direttore provinciale: Bertoni