IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista la direttiva della Commissione 2006/75/CE dell'11 settembre
2006,  concernente l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Tenuto  conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato
per lo studio della sostanza attiva dimossistrobina, ha effettuato il
lavoro  di  valutazione  su  tale sostanza attiva in conformita' alle
disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE,
presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
    Considerato  che  il  suddetto  rapporto  di valutazione e' stato
riesaminato  con  un  processo  inter  pares  dagli  Stati  membri  e
dall'EFSA  e che, successivamente, tale rapporto e' stato riesaminato
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  del  riesame il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
    Considerato  che  in  Italia  non  risultano tuttora autorizzati,
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina;
    Considerato  che  i  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva   dimossistrobina,   per   poter  essere  autorizzati,  devono
soddisfare  i  requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e
b), e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/75/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
dimossistrobina  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre  che l'attuazione della direttiva 2006/75/CE
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza
attiva  nel  rispettivo  rapporto  di revisione, messo a disposizione
degli interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La  sostanza  attiva  dimossistrobina  e'  iscritta,  fino al
30 settembre  2016,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.