IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
    Visti  i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  e  n.  703/2001  della
Commissione,  che  recano le disposizioni di attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  con  i  quali  e'  stabilito  l'elenco  delle
sostanze  attive, in cui figurano anche captan, folpet, formetanate e
metiocarb  da  valutare  ai  fini  della  loro  eventuale  inclusione
nell'allegato I della direttiva;
    Visto  che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno
designato l'Italia quale Stato membro relatore per le sostanze attive
captan, folpet e formetanate ed il Regno Unito per la sostanza attiva
metiocarb;
    Vista  la  direttiva  della  Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio
2007,  concernente l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet,
formetanate e metiocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  che  i rapporti di valutazione delle sostanze attive
captan,  folpet,  formetanate e metiocarb sono stati esaminati con un
processo  inter pares dagli Stati Membri e dall'Autorita' Europea per
la  Sicurezza  Alimentare  (AESA)  e  che  tali  relazioni sono state
riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per
la Catena Alimentare e adottate sotto forma di rapporti di riesame;
    Considerato  che  tali  relazioni  di  valutazione,  ove ritenuto
necessario dagli Stati Membri, possono essere integrate dall'esame di
ulteriori  studi, al fine di avere una conferma della valutazione del
rischio  su  alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto
dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce
con  l'iscrizione  delle sostanze attive in questione nell'allegato I
della citata direttiva;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2007/5/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
captan,  folpet,  formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto
legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva
91/414/CEE;
    Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2007/5/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per le sostanze
attive  captan, folpet, formetanate e metiocarb nel relativo rapporto
di riesame, messo a disposizione degli interessati;
    Considerato  inoltre  che  la valutazione e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   captan,   folpet,  formetanate  e  metiocarb  devono  essere
effettuate    in   conformita'   dei   principi   uniformi   previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
    Visto  il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare  in 12 mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  sostanze  attive  captan, folpet, formetanate e metiocarb
sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.