La  nuova  normativa  prudenziale  internazionale  ha  introdotto
rilevanti   novita'   per   quanto   riguarda   l'operativita'  degli
intermediari finanziari.
    In particolare, le banche possono assimilare - a fini prudenziali
-  i  crediti  verso  intermediari  finanziari  a  quelli verso altre
banche,  ove tali intermediari: (i) siano autorizzati a operare dalla
medesima  Autorita'  di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano
sottoposti  a  forme  di vigilanza prudenziale «equivalenti» a quelle
delle banche e delle imprese di investimento.
    Con   le   presenti  istruzioni  viene  realizzata  la  vigilanza
«equivalente»,  prevedendo  per  gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
una   regolamentazione   prudenziale  basata  sui  medesimi  istituti
previsti   per   le   banche,   modulata   pero'  in  funzione  delle
caratteristiche operative di tali intermediari.
    Le  accluse  istruzioni  modificano  l'attuale  capitolo  V delle
«Istruzioni  di  vigilanza  degli  Intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  speciale»,  che  viene  ora articolato in 12 sezioni: I)
disposizioni di carattere generale; II) patrimonio di vigilanza; III)
requisiti   patrimoniali   a  fronte  del  rischio  di  credito;  IV)
attenuazione  del  rischio  di  credito;  V)  cartolarizzazione;  VI)
rischio  di  controparte;  VII)  requisiti  patrimoniali a fronte dei
rischi   di   mercato;   VIII)   rischio  di  cambio;  IX)  requisiti
patrimoniali  a  fronte  dei  rischi operativi; X) concentrazione dei
rischi;  XI)  processo  di controllo prudenziale; XII) informativa al
pubblico.
    Tra le principali innovazioni, rilevano le seguenti:
      - sono   state   disciplinate  in  dettaglio  le  opzioni  meno
complesse   tra   quelle  previste  dalla  normativa  internazionale,
consentendo  comunque  agli  intermediari finanziari di adottare, ove
ricorrano  i  requisiti,  i  metodi  piu' avanzati per il calcolo dei
requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio;
      - sono  stati  stabiliti  requisiti  patrimoniali  a fronte del
rischio  di  credito  differenziati in funzione della circostanza che
l'intermediario  raccolga  o  meno  risparmio  tra  il  pubblico.  In
particolare,  il  requisito  viene  fissato  ad  un livello analogo a
quello  delle banche (patrimonio di vigilanza pari all'8% dell'attivo
a  rischio)  per gli intermediari che si avvalgono della possibilita'
di   raccolta   del   risparmio.  E'  invece  previsto  un  requisito
patrimoniale  inferiore  (pari al 6% dell'attivo a rischio) per tutti
gli altri intermediari;
      - per   gli  intermediari  appartenenti  a  gruppi,  in  quanto
sottoposti  a  vigilanza consolidata, e' stata prevista una riduzione
di tutti i coefficienti prudenziali individuali pari al 25 per cento;
      - sono stati previsti limiti alla concentrazione dei rischi che
tendono  gradualmente  a  quelli  previsti  dalla disciplina bancaria
(limite   individuale  pari  al  25%  del  patrimonio  di  vigilanza,
definizione  di «grande rischio» per le posizioni che superano il 10%
del  patrimonio  di  vigilanza  e  limite  globale  pari a 8 volte il
patrimonio  di  vigilanza).  In  particolare,  e'  stato  previsto un
periodo  transitorio  (fino al 31 dicembre 2011) durante il quale gli
intermediari   finanziari   possono   mantenere  un  limite  di  fido
individuale  pari  al 40% e definire «grandi rischi» le posizioni che
superano il 15% del patrimonio di vigilanza;
      - sono   state  introdotte  specifiche  discipline  riguardanti
l'informativa  al  pubblico  e  il processo di controllo prudenziale,
quest'ultimo  comprensivo  del  processo  interno  di  determinazione
dell'adeguatezza  patrimoniale  (ICAAP) e del processo di revisione e
valutazione   prudenziale   (SREP).   Tali   discipline   sono  state
opportunamente  graduate  per  tenere  conto della dimensione e delle
specificita' operative degli intermediari finanziari.
    Le   presenti  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dal
1° gennaio 2008.
    Gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia la
prima  rendicontazione  completa  relativa  al  processo  interno  di
determinazione  dell'adeguatezza  patrimoniale  (ICAAP) riferita alla
situazione al 31 dicembre 2008 entro il 31 marzo 2009.
    Omissis
                                    Il direttore generale: Saccomanni