IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale,  il tasso d'interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso
articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore  generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione II del Dipartimento del tesoro;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  Direttore  generale  del  tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
22 agosto  2007  ammonta,  al  netto  dei rimborsi gia' effettuati, a
58.820  milioni  di  euro,  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da
effettuare;
  Visti  i  propri  decreti in data 21 giugno e 23 luglio 2007, con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
certificati  di  credito  del  Tesoro  «zero  coupon» della durata di
ventiquattro  mesi  (CTZ-24) con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza
30 giugno 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del tesoro «zero coupon»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta   l'emissione   di  una  quinta  tranche  di  «CTZ-24»,  con
decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo
massimo  di  2.000  milioni  di euro, di cui al decreto del 21 giugno
2007, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime
due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 21 giugno 2007.