IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007 recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale; Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensita'; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita' ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite; Ritenuta la necessita' di porre in essere i primi urgenti ed indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonche' di assicurare le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le Regioni interessate, degli interventi di carattere generale occorrenti al superamento del contesto emergenziale nel restante territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare immediatamente per le predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad implementare l'attivita' di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Capo dipartimento della protezione civile e' nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate. 3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di cui al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 9. 4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, in particolare, provvede: a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi; b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia; d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi. 5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, pone in essere ogni azione propulsiva affinche' i Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali. 6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo forestale dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano d'intesa con i presidenti dei parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali, nonche' degli enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - delle regioni, provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano l'Ente Parco Nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma. 8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonche' all'organizzazione dei modelli di intervento, con il coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana ed in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali. 9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 7 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo territorialmente interessate, provvedono in loro sostituzione. 10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.