IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 luglio  2007  recante  «Dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione  degli  interessi  primari  a  causa del propagarsi di
incendi  su  tutto  il  territorio  nazionale  ai  sensi dell'art. 3,
comma 1,  del  decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 luglio  2007  recante  «Dichiarazione  dello stato di emergenza in
relazione  ad  eventi  calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni  di  combustione  nei  territori  delle  regioni dell'Italia
centro-meridionale»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione
dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° giugno 2007;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004  recante: «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  Considerato  che  dal  mese  di  giugno, a causa dell'aumento delle
temperature  oltre  i  consueti limiti stagionali e delle conseguenze
derivanti  da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi
incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;
  Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come
incendi  di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai
centri   abitati,  alle  infrastrutture  ed  al  patrimonio  edilizio
pubblico   e  privato,  con  conseguente  pericolo  per  la  pubblica
incolumita',  dando  vita  ad  incendi  di interfaccia di particolare
intensita';
  Considerato  che  la  natura  e  la  particolare  intensita'  degli
incendi,  anche  dovuti  a  comportamenti dolosi, hanno causato gravi
difficolta'  al  tessuto  economico e sociale delle zone interessate,
arrecando  gravi  danni  anche  ai beni ed alle attivita' agricole ed
agroforestali   e,   pertanto,  risulta  necessario  fronteggiare  la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Considerato,  altresi',  che gli incendi in rassegna per intensita'
ed    estensione   hanno   gravemente   danneggiato   il   patrimonio
naturalistico  di  flora  e  fauna  dei  Parchi nazionali o regionali
presenti   nelle   aree  interessate  dai  fenomeni  di  combustione,
compromettendo  seriamente  i  servizi  ambientali  connessi  a  tale
patrimonio,  di  primaria importanza per la salvaguardia ambientale e
lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
  Ritenuta  la  necessita'  di  porre  in  essere  i primi urgenti ed
indifferibili  interventi per preservare, monitorare, ripristinare il
patrimonio  naturalistico  di  flora  e  fauna dei Parchi nazionali o
regionali  coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali,
anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di
vita   delle   popolazioni  interessate,  nonche'  di  assicurare  le
attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  lotta attiva agli incendi
boschivi;
  Considerato  che l'aggravamento della situazione verificatasi negli
ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella
regione  Siciliana  impone l'immediato ricorso all'adozione di misure
straordinarie,  nelle  more  della  definizione,  concordata  con  le
Regioni   interessate,   degli   interventi   di  carattere  generale
occorrenti  al  superamento  del  contesto  emergenziale nel restante
territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
  Ravvisata,  pertanto,  la necessita' di adottare immediatamente per
le  predette  regioni  disposizioni  di  carattere  straordinario  ed
urgente  finalizzate,  in  costanza  della situazione di emergenza in
rassegna,  ad  una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad
implementare  l'attivita'  di prevenzione e di contrasto agli incendi
boschivi;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Sentiti   i   Ministeri  dell'interno,  delle  politiche  agricole,
alimentari  e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  Capo  dipartimento  della  protezione  civile  e'  nominato
commissario  delegato per il superamento del contesto emergenziale in
premessa,  e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti
diretti   al   soccorso   della  popolazione,  alla  rimozione  delle
situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  Commissario  delegato,  previa  definizione  con
apposito  provvedimento  dei  territori  provinciali  nei quali siano
stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la
pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi
di  cui  alla  presente  ordinanza si avvale, in qualita' di soggetti
attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province
interessate.
  3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di
cui  al  comma 2,  al  rimborso  delle  spese sostenute e debitamente
documentate  dal  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco, del soccorso
pubblico  e  della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli
Enti  intervenuti  nella  prima fase dell'emergenza, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all'art. 9.
  4.  Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
in particolare, provvede:
    a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
    b) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle  infrastrutture  e dai beni pubblici e privati anche sulla base
dei  dati  e  delle  informazioni fornite al riguardo dalle regioni e
dalle  strutture  territoriali  del  Corpo  nazionale  dei Vigili del
Fuoco;
    c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal
patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi
del  Corpo  forestale  dello  Stato,  anche  di  quello della regione
siciliana,  ed  in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto
informato o competente in materia;
    d) a   promuovere   presso   gli  enti  competenti  le  opportune
iniziative  volte  al  ripristino,  in condizioni di sicurezza, delle
infrastrutture    pubbliche    danneggiate   dagli   incendi   e   la
pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di
prevenzione e mitigazione del rischio incendi.
  5.  Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori,
pone  in essere ogni azione propulsiva affinche' i Sindaci dei comuni
interessati  delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino
il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei
boschi  anche  mediante  il  decespugliamento  e  l'asportazione  dei
residui colturali.
  6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei
parchi   nazionali  e  regionali,  e  delle  aree  naturali  protette
regionali   interessate,  i  soggetti  attuatori,  sentito  il  Corpo
forestale  dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano
d'intesa   con   i   presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali
interessati  e  con  l'Ente  gestore  delle  aree  naturali  protette
regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge
21 novembre  2000,  n.  353,  alla  predisposizione dei piani recanti
l'individuazione   delle   infrastrutture  per  l'avvistamento  degli
incendi  e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro
ritenuto  necessario  ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle
aree  percorse  dal  fuoco.  Detti  piani  costituiscono  un'apposita
sezione  dei  piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n.
353/2000.  A  favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali,
nonche'  degli  enti  gestori delle aree naturali protette regionali,
per  le  attivita'  connesse all'attuazione della presente ordinanza,
trovano  applicazione  le  disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
  7.  I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente ordinanza, trasmettono al
Commissario  delegato  l'elenco  dei comuni che non hanno censito, ai
sensi  dell'art.  10,  comma 2,  della  legge  n.  353/2000,  tramite
apposito  catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono
a   diffidarli  ad  adottare  i  provvedimenti  di  competenza  entro
ulteriori  quindici  giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori
agiscono   in   via   sostitutiva   raccogliendo   e  completando  le
informazioni  di  dettaglio  relative agli altri eventi manifestatisi
nell'anno   in  corso  e,  con  riferimento  all'ultimo  quinquennio,
avvalendosi  del  Corpo  forestale dello Stato, anche di quello della
regione  siciliana,  e  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il
Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle
informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato,
anche  di  quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito
del  sistema  informativo  della  montagna, in raccordo con i sistemi
informativi  -  ove  disponibili  -  delle  regioni, provvede, per il
tramite  dei  soggetti  attuatori,  sia  a  rendere  disponibili tali
informazioni  presso i comuni, sia alla certificazione delle relative
informazioni  ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi.
I  comuni  ricompresi  all'interno di Parchi nazionali e regionali, o
gli  Uffici  territoriali  di  Governo, in via sostitutiva, informano
l'Ente  Parco  Nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento
del catasto di cui al presente comma.
  8.  Le  Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla
perimetrazione   e  classificazione  delle  aree  esposte  ai  rischi
derivanti  dal  manifestarsi  di  possibili  incendi  di interfaccia,
nonche'   all'organizzazione   dei  modelli  di  intervento,  con  il
coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della
regione   siciliana  ed  in  collaborazione  con  le  province  e  le
prefetture  interessate,  con  l'ausilio  del  Corpo  forestale dello
Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale
dei  Vigili  del Fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai
diversi livelli territoriali.
  9.  I  sindaci  dei  comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della presente
ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al
comma 7  e  degli  indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza
che   dovranno   tener   conto   prioritariamente   delle   strutture
maggiormente  esposte  al  rischio di incendi di interfaccia, al fine
della  salvaguardia  e  dell'assistenza  della  popolazione.  Qualora
ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le
Prefetture   -   Uffici   territoriali  di  Governo  territorialmente
interessate, provvedono in loro sostituzione.
  10.  Il  Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso
utile  a  favorire  la predisposizione da parte dei comuni esposti al
rischio  idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi
della   legge  n.  267/1998,  entro  la  cessazione  dello  stato  di
emergenza,  della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto,
ove  possibile,  degli  effetti  indotti sui soprassuoli percorsi dai
fuochi.