IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 settembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre
2004,  con  il  quale  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con sede in
Roma,  piazza  Marconi  n.  25,  e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  29 settembre  2004,  data  di emanazione del decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio di tutela dell'olio extravergine di
oliva  «Monti  Iblei»  con  nota  del  4 maggio 2007 ha comunicato di
confermare  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  - Spa», quale organismo di controllo e
di  certificazione  ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto
regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Monti
Iblei»  anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  «Agroqualita'  -  Societa' per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare - Spa», la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa con decreto ministeriale 29 settembre
2004,  fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa'
per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con
sede  in  Roma,  piazza  Marconi  n.  25,  con  decreto  ministeriale
29 settembre  2004,  ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine  protetta «Monti Iblei» registrata con il regolamento (CE) n.
2325/97  del  24 novembre  1997, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  ministeriale  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo
stesso.