IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 1979/2003 dell'11 novembre 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Marrone di San Zeno»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 settembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre
2004, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Marrone di San Zeno»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  29 settembre  2004,  data  di emanazione del decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  l'Associazione  Castanicoltori  del  Monte  Baldo
Veronese,  pur  essendone  richiesta,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Marrone
di  San  Zeno»  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa con decreto ministeriale 29 settembre
2004,   fino  all'emanazione  del  decreto  ministeriale  di  rinnovo
dell'autorizzazione  a «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  Srl»  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  ministeriale  29 settembre  2004,  ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine protetta «Marrone di San
Zeno»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1979/2003 dell'11 novembre 2003, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  ministeriale  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo
stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra struttura di
controllo.