IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno; Considerato che il giorno 11 maggio 2007 si e' verificata un'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno, interessando anche i comuni di Fermo, Belmonte Piceno e Grottazzolina, causando la perdita di vite umane e diversi feriti, nonche' danni agli edifici circostanti, ad attivita' economiche, con conseguente inagibilita' di cinque edifici; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 2 agosto 2007; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Marche e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando le iniziative occorrenti, da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il Commissario delegato provvede anche avvalendosi di soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.