IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 luglio  2007  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio
2008,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
determinatasi   in  conseguenza  dell'esplosione  verificatasi  nella
fabbrica  di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di
Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno;
  Considerato   che   il  giorno  11 maggio  2007  si  e'  verificata
un'esplosione  nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di
Piane  nel  comune  di  Montegiorgio  in  provincia di Ascoli Piceno,
interessando   anche   i   comuni   di   Fermo,   Belmonte  Piceno  e
Grottazzolina,  causando  la  perdita di vite umane e diversi feriti,
nonche'  danni agli edifici circostanti, ad attivita' economiche, con
conseguente inagibilita' di cinque edifici;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare l'emergenza in atto
mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare
la  messa  in  sicurezza  dei territori e delle strutture interessati
dall'evento in questione;
  Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 2 agosto 2007;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  Presidente  della  regione  Marche  e'  nominato Commissario
delegato  per  il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di
cui in premessa.
  2. Per  l'espletamento  delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,   il   Commissario   delegato  puo'  avvalersi  della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. Il  Commissario  delegato  provvede,  nel  limite  massimo delle
risorse   destinate   allo   scopo   e   di   cui  all'art.  4,  alla
predisposizione  di  un  piano  degli  interventi  per il superamento
dell'emergenza,  indicando  le  iniziative  occorrenti, da sottoporre
alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Il  Commissario  delegato provvede anche avvalendosi di soggetti
attuatori,   per   l'adozione  di  tutte  le  necessarie  ed  urgenti
iniziative,  affidando loro specifici settori di intervento, emanando
le occorrenti direttive ed indicazioni.