IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286; il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002,  n.  54;  il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato 11 febbraio 2006 (prot. n.
1275)  di  riconoscimento,  subordinatamente al superamento di misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  17 luglio  2007 (prot. n. 6091) e relativi
allegati  con  la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana
ha  comunicato  che  la  persona  interessata  ha sostenuto con esito
favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;

                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di istruzione
superiore:  «Bachelor  of  Art  with Honours» con specializzazione in
inglese,  conseguito  presso l'Universita' York di Toronto nel giugno
2002; titolo di abilitazione all'insegnamento «Bachelor of Education»
con   qualifica   dell'insegnamento   dell'inglese  e  dell'italiano,
conseguito  presso  l'Universita'  York  di  Toronto nel giugno 2002,
posseduto  dal  cittadino  comunitario  Walter  De  Marco  nato a St.
Catharines  (Canada)  il  5 giugno  1970,  comprovante una formazione
professionale  al  cui possesso la legislazione dello Stato Canadese,
che  lo  ha  rilasciato,  subordina  l'esercizio della professione di
insegnante,  costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'art.  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  titolo  di  abilitazione all'esercizio in
Italia  della  professione  di  docente  nelle  scuole  di istruzione
secondaria nelle classi di concorso:
    45/A - Lingua straniera - inglese;
    46/A - Lingue e civilta' straniere - inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 luglio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto