IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2036/01  della  Commissione  del
17 ottobre   2001,  relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica protetta «Coppia Ferrarese»;
  Vista  l'istanza presentata dall'Associazione per la valorizzazione
del  pane  tipico  ferrarese,  intesa  ad  ottenere la modifica della
disciplina  produttiva  della indicazione geografica protetta «Coppia
Ferrarese»;
  Vista  la nota protocollo n. 14253 del 28 agosto 2007, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista l'istanza del 22 agosto 2007, con la quale l'Associazione per
la  valorizzazione del pane tipico ferrarese, richiedente la modifica
in  argomento  ha  chiesto  la  protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)
n.  510/2006,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  mancato  accoglimento della citata domanda di modifica
del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Coppia  Ferrarese», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Coppia  Ferrarese»  in  attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
valorizzazione  del  pane tipico ferrarese, sopra citata, assicuri la
protezione  a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento
del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Coppia  Ferrarese»,  secondo le modifiche richieste dalla stessa, in
attesa  che  il  competente  organismo  comunitario  decida  su detta
domanda;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo  2006,  al disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta  «Coppia  Ferrarese»  che recepisce le modifiche
richieste  dall'Associazione  per  la  valorizzazione del pane tipico
ferrarese   e   trasmesso  con  nota  n.  14253  del  28 agosto  2007
all'organismo   comunitario   competente   e  consultabile  nel  sito
istituzionale       di       questo      Ministero      all'indirizzo
www.politicheagricole.it.