IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Prosciutto  di Modena», ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Modena,
con  sede  in  Modena,  viale  Corassori n. 72, intesa ad ottenere la
modifica  della  disciplina produttiva della denominazione di origine
protetta «Prosciutto di Modena»;
  Vista  la  nota protocollo n. 13497 del 9 agosto 2007, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del 29 maggio 2007, con la quale il Consorzio del
Prosciutto di Modena, richiedente la modifica in argomento ha chiesto
la  protezione  a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.
5,  comma 6  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole   alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine protetta «Prosciutto di Modena», ricadendo
la  stessa  sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta «Prosciutto di Modena» in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  del
Prosciutto  di  Modena, sopra citata, assicuri la protezione a titolo
transitorio  a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Prosciutto di
Modena»,  secondo  le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Prosciutto di Modena» che recepisce le modifiche
richieste dal Consorzio del Prosciutto di Modena e trasmesso con nota
n.  13497  del  9 agosto  2007 all'organismo comunitario competente e
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.it.