IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a
Varsavia  (Polonia)  il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di
pracownika  socjalnego,  conseguito  in  Polonia ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  licencjat  in  scienze  politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala
Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;
  Considerato  che  l'istante  e'  in possesso dell'abilitazione alla
professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L.
del  lavoro  sociale  del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che
autorizza    all'esercizio    della   professione,   rilasciata   dal
«Ministerstwo  pracy  polityki  spolecznej» come attestato in data 31
luglio 2006;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle
sedute del 22 maggio 2007;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella seduta di cui sopra;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale sezione B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante,
e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella
seguente  materia  (orale):  1) teoria e metodi del servizio sociale,
oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di sei mesi da effettuarsi
in una struttura pubblica;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   Sig.ra   Skarzynska  Justina  Aleksandra,  nata  a  Varsavia
(Polonia)  il  27 aprile  1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il
titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti
sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.