IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il
9 ottobre  1967,  cittadina  rumena,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
accademico-professionale rumeno di «Subinginer in profilul tehnologia
Produselor  Alimentare»  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di «Tecnologo alimentare»;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il  titolo  accademico
professionale  di  «Diploma  de  Subinginer  in  profilul  tehnologia
produselor  alimentare»  presso  1'«Universitatea  Dunarea de Ios din
Galati  Facultatea  de  Industrie  Alimentara Acvacultura si Pescuit»
nella sessione giugno 1993;
  Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 12 aprile
2007 e del 22 maggio 2007;
  Considerato  che  il  titolo  di  cui  e'  in possesso l'istante e'
condizione  necessaria e sufficiente in Romania per l'esercizio della
professione di tecnologo alimentare;
  Considerato  il  conforme parere del rappresentante di categoria in
atti allegato nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  tecnologo  alimentare e quella di cui e' in possesso
l'istante;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il 9 ottobre 1967,
cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi
alimentari e l'esercizio della professione in Italia.