IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra. Tutumlu Sibel, nata a Mendrisio TI
(Svizzera)  il  20  ottobre  1972,  cittadina  svizzera,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo,
conseguito  in  Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Licenziata Philosophiae» conseguito presso l'«Universitat Zurich
Fakultat philosophisch-historische Richtung» in data 29 gennaio 1999;
  Considerato  che  la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
al libero esercizio della professione di psicologo rilasciata in data
6 novembre  2001 dall'Ufficio di sanita' del Dipartimento delle opere
sociali Ufficio di sanita' svizzero;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 maggio 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   che  la  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  -  sez.  A,  e  che  pertanto  non appare
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Tutumlu  Sibel,  nata a Mendrisio TI (Svizzera) il 20
ottobre   1972,   cittadina   svizzera   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 3 settembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa