IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad
un  sistema  generale  di  riconoscimento  di  diplomi  di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Barros  Da  Silva Ana Rosa, nata a
Recife  (Brasile) il 28 giugno 1961, cittadina brasiliana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo  n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di
psicologo  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito in Brasile, ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
psicologo;
  Preso   atto   che   la   richiedente   in   possesso   del  titolo
accademico-professionale  di «titulo de psicologo», conseguito presso
l'«Universidade Federal de Pernambuco» in data 16 dicembre 1983;
  Considerato  che  e'  iscritta  presso  il  «Conselho  Regional  de
Psicologos SP» dal 26 novembre 1984 al 26 novembre 1991, da cui si e'
cancellata per sua richiesta;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 22 giugno 2007;
  Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria in atti allegati;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla Questura di Trieste, come da
quest'ultima confermato in data 6 marzo 2002;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Barros  Da Silva Ana Rosa, nata a Recife (Brasile) il
28 giugno  1961,  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  psicologi sezione A e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 3 settembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa