IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni e successive integrazioni;
Vista l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre
1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del titolo professionale di «attorney at law» conseguito di cui e' in
possesso dal 16 dicembre 1991, come attestato da «The State Bar of
California», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed
esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli
accademici: «bachelor» presso l'«Harvard College» di Cambridge
(Massachusetts - U.S.A.) nel giugno 1987 e «juris doctor» presso la
«University of California - Berkeley School of Law» di Berkeley
(California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991;
Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di
attivita' professionale;
Considerato che la sig.ra Crisera ha gia' ottenuto il
riconoscimento del titolo professionale di «attorney at law», con
decreto dirigenziale del 29 marzo 2006 con applicazione della prova
completa;
Preso atto che l'istante ha presentato ricorso al Tar del Lazio
avverso il provvedimento di riconoscimento di cui sopra, ottenendo
l'accoglimento dello stesso con sentenza n. 3966 del 29 marzo 2007;
Considerato che in esecuzione della sentenza sopra citata, nella
conferenza dei servizi del 22 giugno 2007, con il conforme parere
scritto, in atti allegato, del rappresentante del Consiglio
nazionale, si e' ritenuto di confermare il parere precedentemente
espresso, in considerazione del fatto che i titoli conseguiti e
documentati dalla richiedente attengono esclusivamente al diritto
statunitense e all'esercizio professionale in quel Paese, salva la
collaborazione con uno studio professionale italiano. Non risulta, da
detta documentazione, che abbia maturato esperienze
tecnico-professionali attinenti al diritto e all'esercizio
professionale piu' propriamente italiani;
Rilevato la differenza, sia sostanziale che formale tra la
formazione accademico-professionale richiesta in ltalia per
l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in
possesso l'istante, e che l'attivita' documentata non ha alcuna
inferenza ai fini dell'esercizio della professione in Italia, per cui
appare necessario subordinare il riconoscimento del titolo al
superamento della prova completa, come gia' deciso con il decreto
dirigenziale del 29 marzo 2007;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 e successive
integrazioni;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98 e successive
integrazioni per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno
rilasciata in data 8 agosto 1998 dalla Questura di Bologna a tempo
indeterminato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois
(U.S.A.), cittadina statunitense, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.