IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.); Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 250 del 1997, a norma del quale: «Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali»; Visto il comma 4 del medesimo art. 8 il quale prevede la costituzione di un Ufficio commissariale per l'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 250 del 1997 a norma del quale: «Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con l'acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'Aviazione Civile, del Registro Aeronautico Italiano, dell'Ente Nazionale della Gente dell'Aria, sono esenti da tasse e imposte»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 maggio 1999, n. 66/T, e successive modificazioni, che ha costituito l'Ufficio commissariale; Vista la delibera dell'Ufficio commissariale n. 38 del 7 febbraio 2003, che costituisce l'allegato A del presente decreto, inerente l'individuazione del bene immobileubicato a Roma, in viale America n. 111, gia' appartenente all'Ente Nazionale Gente dell'Aria (E.N.G.A.) da assegnare all'E.N.A.C. ai fini della costituzione del relativo patrimonio; Viste, altresi', le delibere dell'Ufficio commissariale numeri 45 e 49, rispettivamente, del 4 giugno 2003 e 25 giugno 2003 e la documentazione annessa, costituenti l'allegato B del presente decreto - inerenti l'individuazione dei beni mobili gia' appartenenti alla ex Direzione generale dell'Aviazione Civile da assegnare all'E.N.A.C. ai fini della costituzione del patrimonio, relative alle circoscrizioni di: Ancona Falconara, Reggio Calabria, Pisa, Grosseto, Lucca, Massa Cinquale, Olbia, Catania, Milano Linate, Brescia, Alghero, Firenze, Siena, Genova, Albenga, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Trapani, Torino, Cuneo, Trieste, Venezia, Treviso, Padova, Cagliari, Lamezia Terme, Crotone, Pescara, Bari, Foggia, Milano Malpensa, Bergamo, Roma Fiumicino, Brindisi, Taranto Grottaglie, Rimini, Forli', Verona, Bolzano,Vicenza e Roma Ciampino; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 2006, reg. n. 9, fg. n. 125, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, costituiscono patrimonio dell'E.N.A.C. i beni immobili e mobili individuati dalle delibere dell'Ufficio commissariale numeri 38, 45 e 49, rispettivamente, del 7 febbraio 2003, del 3 giugno 2003 e del 25 giugno 2003 che costituiscono gli allegati A e B del presente decreto e ne formano parte integrante. 2. Sono esclusi dall'assegnazione all'E.N.A.C. i beni mobili indicati nell'allegato C che forma parte integrante del presente decreto. I beni esclusi dall'assegnazione devono essere restituiti dall'ENAC al Ministero dei trasporti, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi generali, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.