IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215   recante  attuazione  delle  direttive  83/478CEE  e  85/610/CEE
recanti,  rispettivamente  la  quinta e la settima modifica (amianto)
della direttiva 76/769/CEE;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed
in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 761/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del  21 marzo  2000,  e  il  recepimento delle direttive 1999/43/CE e
1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della
direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11  agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
agosto   2004,   n.  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
2003/53/CE,   recante   la   ventiseisima  modifica  della  direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante
il  recepimento  della  direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima
modifica  alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio,
relativa  alle  restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso  di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate
come  cancerogene,  mutagene  o  tossiche per la riproduzione - CMR),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto 2004, n. 198;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  14 dicembre 2004
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8
febbraio   2005,  n.  31,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
1999/77/CE,  che  adegua  per  la  sesta  volta  al progresso tecnico
l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  18 ottobre  2006
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio 2006, n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE
e  2005/69/CE  recanti  la  ventottesima  e  ventisettesima  modifica
dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Vista  la  direttiva  2006/139/CE  del  Consiglio  della  Comunita'
europea  che  modifica  la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le
restrizioni  in  materia  di  commercializzazione  e uso dei composti
dell'arsenico,  al  fine  di  adattare il suo allegato I al progresso
tecnico;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  punto  17  dell'allegato  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  904, modificato dal decreto del
Ministro della salute del 17 ottobre 2003, e' sostituito dal punto 17
dell'allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57