IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350, ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto   l'accordo   intervenuto,  in  sede  governativa  presso  il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale alla presenza della
Sottosegretaria  di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale sono state
individuate  le  fattispecie  per  le  quali sussistono le condizioni
previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla vigente normativa, per
agevolare   la  gestione  delle  problematiche  occupazionali  ed  il
graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal
predetto accordo;
  Visto  lo  stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
19 luglio   1993,  n.  236  e  successive  modificazioni  -  previsto
dall'art.  1,  comma 1190  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  entro il 31
dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 31 dicembre
2007,  la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria
on.le  Rosa  Rinaldi  in  data 31 maggio 2007, in favore di un numero
massimo  di  12  dipendenti della societa' Servizi Globali, unita' di
Lula (Nuoro) e Cagliari.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 143.591,28.
  Pagamento diretto: si.