IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Filippelli Natalia Elizabeth, nata il
19  gennaio  1977  a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  di  psicologo conseguito in Argentina, come
attestato  dal  «Ministerio  de  Salud»  cui  la  richiedente risulta
iscritta  dal  29  gennaio  2007 con il numero di matricola 41124, ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  licenciada  en  psicologia  conseguito  presso la «Universidad de
Buenos Aires» in data 21 dicembre 2001;
  Considerato  che  ha  documentato  lo  svolgimento  di un tirocinio
semestrale  nell'anno  2002  presso  la  «Municipalidad  de Almirante
Brown»;
  Considerato  che  la  richiedente non ha effettuato l'iscrizione al
competente  «Colegio professional» provinciale, iscrizione necessaria
per l'esercizio della professione nel territorio della provincia;
  Ritenuto  pertanto  -  che,  ai sensi degli articoli 1, lettera a),
terzo  trattino e 3, lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art.
2  lett.  a) del decreto legislativo n. 115/1992 come modificati - e'
in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo
in Argentina;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 12 aprile 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Filippelli Natalia Elizabeth, nata il 19 gennaio 1977 a
Lomas  de  Zamora (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione di psicologo in Italia.
    Roma, 10 settembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa