IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di
una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e
per via marittima;
  Vista  la  legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e
integrazioni,  recante  nuove  norme  in materia di diritti per l'uso
degli aeroporti aperti al traffico civile;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, cosi' come parzialmente
modificata  dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in
materia   di   servizi   di  pubblica  utilita'  e  per  il  sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante
l'istituzione  dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.),
ed  in  particolare  l'art.  3,  che  prevede  la  stipulazione di un
contratto  di  programma  per  la  definizione  dei  rapporti  tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda al
CIPE  la  definizione  delle linee guida e dei principi comuni per le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando le competenze delle
autorita' di settore;
  Visto  il  decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione
della  direttiva  96/67/CE  relativa al libero accesso al mercato dei
servizi  di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti della comunita' e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la
revisione  della  parte  aeronautica  del codice della navigazione, a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 e le successive
modificazioni  ed  integrazioni  introdotte  dal  decreto legislativo
15 marzo  2006,  n.  151  che,  sostituendo  l'art.  704  del  codice
suddetto,  prevede che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di
programma   che   recepisce  la  vigente  disciplina  di  regolazione
aeroportuale   emanata   dal   Comitato   interministeriale   per  la
programmazione  economica in materia di investimenti, corrispettivi e
qualita'  e  quella  recata  dall'art.  11-nonies  del  decreto-legge
30 settembre  2005,  n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   2 dicembre   2005,  n.  248  che  ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Vista   la  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  di  conversione  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  ha  tra  l'altro  istituito il
Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;
  Visto  l'art.  1,  comma 258  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale   dello   Stato  (legge  finanziaria  2007),  riguardante
l'aumento  del  canone  annuo  per  l'uso dei beni del demanio dovuto
dalle societa' di gestione totale e parziale aeroportuale;
  Visto  l'art.  1, comma 1328, della legge n. 296/2006 sopra citata,
che  istituisce  un  apposito  fondo,  al  fine di ridurre il costo a
carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n. 7, convertito dalla
legge  2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori,   la   promozione  della  concorrenza,  lo  sviluppo  di
attivita'  economiche  e  la nascita di nuove imprese, che all'art. 3
prevede  specifiche  disposizioni  in  materia  di  trasparenza delle
tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello
di conoscenza dei costi del servizio;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  12 novembre  1997, n. 521,
concernente  il  regolamento  in  materia  di concessioni di gestioni
aeroportuali;
  Visto    lo    statuto    dell'E.N.A.C.   approvato   con   decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che
hanno   istituito   e  regolamentato  il  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (N.A.R.S);
  Vista  la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 86 con la quale ha
espresso parere favorevole allo schema di riordino della tariffazione
dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Visto   lo  schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali  offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro
dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 7 dicembre 2006, prot. n. 6371;
  Vista  la  nota  n.  1548  del  22 maggio  2007,  del Ministero dei
trasporti,  con  la  quale  si  trasmette  la  simulazione di impatto
tariffario   effettuata  dall'ENAC  S.p.a.,  e  si  formulano  alcune
richieste  di  modifica  e  precisazioni  al  testo  dello  schema di
direttiva   in   materia   di   regolazione  tariffaria  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Vista   la   nota   n.  14435  dell'8 giugno  2007,  del  Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  -  Gabinetto,  con  la  quale  si
trasmettono   le   osservazioni  del  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato e del Dipartimento del tesoro, sullo schema di
direttiva   in   materia   di   regolazione  tariffaria  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Vista  la nota n. 266 del 14 giugno 2007, con la quale il Ministero
delle   infrastrutture  ha  richiesto  il  concerto  sul  decreto  di
approvazione   dei  contratti  di  programma  che  saranno  stipulati
dall'Ente   nazionale   per   l'aviazione   civile   con   i  gestori
aeroportuali;
  Considerata la necessita' di procedere a un organico riordino della
materia   relativa   ai  meccanismi  di  determinazione  dei  diritti
aeroportuali  per  i  servizi  resi  in  esclusiva,  sulla base della
normativa vigente;
  Considerato  che  il  documento di regolazione tariffaria, allegato
alla  presente  delibera,  ha  come  obiettivo  la  promozione  degli
investimenti  nel  settore  aeroportuale,  promozione che richiede la
definizione  di un contesto regolamentare chiaro e stabile nel tempo,
o che comunque muti secondo linee prevedibili e trasparenti;
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   una  programmazione
pluriennale   della   dinamica  dei  diritti  aeroportuali,  tale  da
permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere
un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi;
  Considerata  l'opportunita', in ragione dell'esigenza di ricondurre
a  unitarieta'  la  metodologia  di determinazione tariffaria, che il
suddetto documento costituisca indirizzo per le amministrazioni e gli
organi  competenti,  anche ai fini della definizione dei contratti di
programma   che   saranno   sottoscritti   dall'Ente   nazionale  per
l'aviazione civile e dai gestori aeroportuali;
  Preso  atto  che il NARS nella seduta del 16 marzo 2006 ha espresso
parere  favorevole  sullo  schema  di riordino della tariffazione dei
servizi  aeroportuali  offerti in regime di esclusiva, presentato dal
Ministero    dei    trasporti,    formulando   al   riguardo   alcune
raccomandazioni;
  Considerato  che  il  NARS,  al  fine  di  incentivare  i gestori a
completare  le  opere secondo i cronoprogrammi stabiliti, ha ritenuto
di  dover  autorizzare  l'imputazione delle immobilizzazioni in corso
nel  capitale  investito,  in base agli stati di avanzamento lavori e
nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere, a
condizione che l'immobilizzazione stessa entri in esercizio nei tempi
stabiliti,   prevedendo,  altresi',  una  decurtazione  del  capitale
investito  stesso  in misura pari all'importo della immobilizzazione,
sino all'entrata in esercizio dell'opera stessa;
  Considerato  che il NARS ha indicato specifici criteri metodologici
e meccanismi di calcolo per la remunerazione del capitale investito;
  Considerato  che  il  Nucleo  stesso  ha  ritenuto  ammissibile  la
remunerazione   dei  costi  sostenuti  in  proprio  dai  gestori  per
l'espropriazione,   operata   in  forza  di  previsioni  di  legge  o
convenzionali,  di  aree  strumentali  al  servizio della navigazione
aerea   o   alla   mitigazione   del   danno  ambientale,  che  siano
gratuitamente  devolute al termine della concessione e comunque entro
i  limiti  dei  valori  di  esproprio  o  indennizzo  previsti  dalla
normativa vigente»;
  Ritenuto  in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS
in  ordine  allo Schema di riordino sopra menzionato, coerente con le
linee di indirizzo di cui alla sopra citata legge n. 248/2005;
  Ritenuto  di  dover  sostituire  la  delibera  4 agosto 2000, n. 86
«Schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi aeroportuali
offerti   in  regime  di  esclusiva»,  alla  luce  delle  intervenute
modifiche normative sopra richiamate;
  Ritenuto  di  dover  consentire  l'inclusione, anche se in linea di
principio non ammessa, nel capitale investito netto regolatorio delle
immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici concessi a titolo
non  oneroso,  sulla  base  di  specifiche  convenzioni con i gestori
aeroportuali  in attuazione di leggi nazionali approvate e finanziate
precedentemente alla data della delibera n. 86 del 2000 sopra citata;
  Ritenuto di dover assicurare, altresi', con la suddetta inclusione,
meccanismi  di  gradualita'  nella  determinazione delle tariffe, nel
rispetto  del  principio  di neutralita' economico-finanziaria per il
gestore  aeroportuale,  evitando effetti distorsivi della concorrenza
tra gestori operanti in analoghe condizioni di mercato;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  l'inclusione  medesima secondo i
criteri, i limiti e le modalita' previsti nel documento allegato alla
presente delibera;
  Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

                              Delibera:

  E'  approvato  il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva
in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti
in  regime di esclusiva», composto di n. 14 pagine (quattordici), che
forma parte integrante della presente delibera.
  E' abrogata la delibera n. 86 del 4 agosto 2000, meglio specificata
in premessa.

                             Raccomanda:

  al  Ministro dei trasporti di definire, per gli aeroporti aventi un
traffico  inferiore  a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad   un  passeggero  o  cento  chili  di  merce  o  di  posta,  norme
semplificate per la determinazione dei diritti aeroportuali;
  al  Ministro  dei  trasporti  ed  al Ministro dell'economia e delle
finanze  di  vigilare  affinche'  siano  inseriti  nei  contratti  di
programma  tra  l'ENAC  ed  i  gestori  aeroportuali  investimenti in
sistemi  avanzati di misurazione della qualita' dei servizi resi agli
utenti ed ai vettori, nonche' dell'impatto ambientale delle attivita'
aeroportuali.
    Roma, 15 giugno 2007

                                                 Il Presidente: Prodi



Il segretario del CIPE
        Gobbo


Registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 67