Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle  Amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              Segretario generale
                              Alla   Corte   dei  conti  Ufficio  del
                              Segretario generale
                              All'Avvocatura   generale  dello  Stato
                              Ufficio del Segretario generale
                              Alle Agenzie
                              All'ARAN
                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Agli  enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/2001)
                              Agli   enti   di   ricerca  (tramite  i
                              Ministeri vigilanti)
                              Alle istituzioni universitarie (tramite
                              il  Ministero  dell'universita' e della
                              ricerca)
                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              agricoltura  e  artigianato (tramite il
                              Ministero dello sviluppo economico)
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione
                              e p. c.
                              Alla   Conferenza   dei  rettori  delle
                              Universita' italiane
                              All'Unioncamere
                              Alla  Conferenza  dei  Presidenti delle
                              regioni
                              All'ANCI
                              All'UPI
Premessa.
  Le  pubbliche  amministrazioni ricorrono sempre piu' di frequente a
contratti  di  somministrazione a tempo determinato in considerazione
del   favor   dimostrato   dal   legislatore   verso  tale  tipologia
contrattuale  a  seguito  della  modifica  apportata  all'art. 36 del
decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165,  dal  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
  Cio'  considerato  appare  opportuno  fornire i necessari indirizzi
alle  pubbliche  amministrazioni  che  stipulano  tali  contratti, in
particolare  per quanto concerne la corretta individuazione del costo
dei  singoli lavoratori, l'imputazione degli obblighi risarcitori per
danni   causati  dal  lavoratore  somministrato  e  gli  obblighi  di
sicurezza.
  Preliminarmente  si ricordano sinteticamente le caratteristiche del
contratto di somministrazione.
  Il  contratto  intercorre  fra  l'amministrazione  utilizzatrice  e
l'agenzia  di  somministrazione mentre l'unica relazione contrattuale
che  coinvolge direttamente il lavoratore somministrato e' costituita
dal  rapporto  di  lavoro  subordinato  che  si instaura fra questi e
l'agenzia,   rapporto   che   puo'   essere  a  tempo  determinato  o
indeterminato  e che non rileva ai fini della somministrazione ad una
pubblica amministrazione.
  L'elemento  tipizzante  del contratto di lavoro e' costituito dalla
dissociazione  dei  poteri  del  datore di lavoro. Infatti il comma 2
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276
stabilisce   che  «Per  tutta  la  durata  della  somministrazione  i
lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto
la  direzione  e  il  controllo  dell'utilizzatore».  L'esercizio del
potere  direttivo datoriale spetta, dunque, all'utilizzatore e non al
somministratore  che  altrimenti, in quanto formale datore di lavoro,
secondo  lo  schema  generale  dell'art.  2094  del codice civile, ne
sarebbe il titolare per cosi' dire «naturale».
  L'evidenziata   «dissociazione»   di   poteri  tra  utilizzatore  e
somministratore  comporta,  ovviamente,  numerose peculiarita' che si
riverberano direttamente sul rapporto di lavoro.
  In primo luogo l'art. 22, comma 5, del decreto citato chiarisce che
i   lavoratori   somministrati   non   sono  computati  nell'organico
dell'utilizzatore  ai  fini dell'applicazione di normative di legge o
di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alle materie
dell'igiene e sicurezza del lavoro.
  Si  ricorda,  inoltre, che il lavoratore somministrato, sebbene sia
inserito      funzionalmente      all'interno     della     struttura
dell'amministrazione,  trova  nell'agenzia di somministrazione il suo
formale datore di lavoro.
1. Trattamento  economico  dei lavoratori somministrati: il principio
di parita' di trattamento.
  Per   quanto   concerne   il  trattamento  economico  spettante  ai
lavoratori  somministrati l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo
n.  276  del  2003  stabilisce  che  i  medesimi  hanno diritto ad un
trattamento  economico  e  normativo complessivamente non inferiore a
quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni  svolte.  La norma, dunque, afferma un principio di assoluta
parita'  di  trattamento  non  solo economico, e cioe' concernente il
trattamento  retributivo  erogato,  ma  anche  normativo, concernente
cioe'  la  disciplina  che  regola  nel  suo complesso il rapporto di
lavoro.  E  cio'  con  l'evidente  ratio  di  evitare  ogni  forma di
sfruttamento    del    lavoratore   da   parte   delle   agenzie   di
somministrazione o delle imprese utilizzatrici.
  Quanto   al  significato  di  «trattamento  economico  e  normativo
complessivamente  non  inferiore» occorre precisare che la parita' di
trattamento  deve  essere  connessa  non  ai  singoli  aspetti  della
retribuzione,  bensi'  all'insieme del trattamento stesso. Mutuando i
principi  elaborati  dalla giurisprudenza di legittimita' e di merito
in   tema   di  individuazione  dei  trattamenti  di  miglior  favore
(nell'ambito  della  problematica  del  raffronto  tra  la disciplina
legale  e  collettiva  inderogabile ed eventuali accordi collettivi o
individuali), puo' affermarsi che il carattere piu' o meno favorevole
dell'una   o   dell'altra   disciplina   deve  essere  accertato  con
riferimento  non  gia'  al  solo  trattamento  economico  globalmente
previsto   od  alle  singole  clausole  del  contratto,  bensi'  alla
disciplina complessiva dei singoli istituti contrattuali.
  Nella  determinazione  delle  erogazioni  economiche  correlate  ai
risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra
le  parti o collegati alle attivita' dell'amministrazione (si veda al
riguardo  quanto  previsto  dall'art. 23, comma 4, prima parte) e dei
trattamenti  relativi  al  rapporto,  quali  l'orario,  le  ferie, la
malattia  ecc.,  le  amministrazioni  dovranno  fare riferimento alla
disciplina   contrattuale   per  esse  applicabili.  Vanno,  inoltre,
espressamente  estesi  i  servizi  sociali  ed  assistenziali  di cui
beneficiano  i  dipendenti  dell'utilizzatore  addetti  alla medesima
unita'  produttiva,  con  esclusione  di  quelli il cui godimento sia
condizionato all'adesione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento  di  una  determinata  anzianita' di servizio (art. 23,
comma 4, seconda parte).
  La  tutela  del  lavoratore somministrato e' inoltre garantita, sul
piano  della  effettivita',  attraverso  la  previsione  della natura
solidale   della  obbligazione  retributiva  e  contributiva  sancita
dall'art.  23,  comma 3. Tale norma e' rafforzata dalla previsione di
cui  all'art. 21, comma 1, lettera k), che sancisce che nel contratto
di  somministrazione  l'utilizzatore  debba  assumersi  espressamente
l'obbligo  di  versare  direttamente  al  lavoratore  il  trattamento
economico  nonche'  di  versare  i contributi previdenziali dovuti in
caso  di inadempimento del somministratore, fatto salvo il diritto di
rivalsa verso il somministratore.
  Il  principio  della  solidarieta'  comporta che l'amministrazione,
indipendentemente  dallo schema di ripartizione degli obblighi tra il
somministratore  e  l'utilizzatore,  stabilito dalla disciplina sulla
somministrazione,  puo'  essere  direttamente chiamata dal lavoratore
somministrato   a   rispondere   in   caso   di   inadempimento   del
somministratore,  salva  ovviamente  la  possibilita'  di rivalsa sul
somministratore   -   debitore   principale.   Inoltre,   la   chiara
formulazione  dell'art.  23,  comma 3,  esclude che l'amministrazione
possa  opporre  al  lavoratore  che  eserciti nei propri confronti il
credito   retributivo   o  previdenziale  la  necessita'  di  provare
l'inadempimento  dell'agenzia  di  somministrazione  (c.d. beneficium
excussionis),   dovendosi,   in   mancanza   di  espressa  previsione
legislativa,  applicare la regola generale sulla solidarieta' passiva
di cui all'art. 1292 del codice civile.
  Alla   luce   di   quanto   evidenziato  appare  opportuno  che  le
amministrazioni  utilizzatrici  inseriscano  nel  bando  di selezione
dell'agenzia  e  nel  capitolato  speciale  d'appalto  strumenti  che
consentano   all'amministrazione   utilizzatrice   di  verificare  la
regolarita'   e   la   correttezza  dell'erogazione  dei  trattamenti
retributivi  e  dei versamenti contributivi, sempre in considerazione
della responsabilita' solidale prima richiamata.
2. Costo  del  lavoro  e  determinazione  del prezzo del contratto di
prestazione di servizi.
  Per  quanto  concerne  il  costo  del personale in somministrazione
occorre evidenziare la necessita' che le amministrazioni procedano ad
una  sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del
contratto  con  l'agenzia  di  somministrazione.  Cio' in quanto tale
elemento  costituisce  il  parametro  indispensabile  ad una corretta
valutazione  economica  delle offerte presentate, ma anche al fine di
circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in
grado  di  fornire  il  servizio  richiesto  senza  pregiudizio per i
lavoratori somministrati.
  La  stima  del costo avviene attraverso una puntuale individuazione
delle  voci  retributive  spettanti  alle  singole  posizioni (area o
categoria  e posizione economica), da ricoprire, con riferimento alle
disposizioni  contrattuali  vigenti,  tenendo  conto anche delle voci
accessorie che sono stabilite nei contratti integrativi delle singole
amministrazioni.  Rispetto a tali ultime voci occorre individuare una
media  annua  di  tutte  le  remunerazioni  in  relazione  alla quale
stabilire il prezzo da stipulare con l'agenzia di somministrazione e,
conseguentemente,  la  retribuzione  effettiva  da  corrispondere  ai
lavoratori,  anche  in  considerazione  della  natura  solidale della
obbligazione  retributiva  e  contributiva  sancita  dalla legge e in
precedenza sottolineata.
  Il calcolo puo' essere effettuato secondo il seguente schema:
    1) voci  derivanti  dall'applicazione del contratto collettivo di
categoria  (retribuzione  oraria, ex festivita', permessi retribuiti,
ferie, tredicesima mensilita', ratei trattamento fine rapporto, oneri
assicurativi  contributivi,  ecc.),  tenuto  conto che la base per la
contribuzione  previdenziale deve essere calcolata non sulla base del
contratto  collettivo  applicato  dall'ente  utilizzatore,  bensi' su
quello delle agenzie per il lavoro;
    2) voci   derivanti  dall'applicazione  di  contratti  decentrati
integrativi (ad esempio: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto, compensi incentivanti la produttivita);
    3) voci  previste  direttamente dalla normativa che disciplina il
contratto  di  somministrazione  e  che  rappresentano degli oneri di
costo  aggiuntivi  rispetto ai lavoratori diretti (art. 12, commi 1 e
2, decreto legislativo n. 276 del 2003).
  Al  riguardo  dovra'  tenersi  conto  dei possibili scostamenti dal
costo,  individuato  con  le  modalita'  sopra evidenziate, dovuti ai
rinnovi  contrattuali.  In  caso  contrario  il  prezzo convenuto con
l'agenzia  di  somministrazione  dovra'  essere  aggiornato,  secondo
quanto  disposto  dall'art.  115  del  decreto legislativo n. 163 del
2006.
  Pertanto,   sara'   necessario   considerare   la  possibilita'  di
modificare  il  prezzo  contrattuale sia in ragione dei mutamenti del
costo  del lavoro, legati ai miglioramenti contrattuali, prevedendone
un costante aggiornamento, che in ragione della revisione del margine
d'agenzia  prevista  dalla  disposizione  sopra  richiamata  la quale
impone  a  tutte  le  pubbliche amministrazioni che contrattano con i
privati   di   inserire  nei  contratti  ad  esecuzione  periodica  o
continuativa la previsione di una clausola di revisione del prezzo.
3. Responsabilita' per danni causati dal lavoratore somministrato.
  Per  quanto  concerne la responsabilita' per danni si ricorda che i
lavoratori  somministrati  sono  dipendenti dell'agenzia e, pertanto,
non  appare  possibile  che  ai  medesimi  siano  affidati compiti di
gestione  di  strutture, intendendosi con cio' anche il coordinamento
di   personale   dipendente   dell'amministrazione   o   compiti   di
rappresentanza dell'amministrazione.
  Infatti  l'art. 28 della Costituzione stabilisce che: «I funzionari
e  i  dipendenti  dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili,  secondo  le  leggi  penali,  civili ed amministrative,
degli  atti  compiuti  in  violazione  di  diritti.  In  tali casi la
responsabilita'  civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici».
La  disposizione  e'  diretta  a  garantire al cittadino una adeguata
tutela dei diritti ad esso riconosciuti quando sia in rapporti con la
pubblica  amministrazione,  costituendo  tale  garanzia  un interesse
preminente  dell'ordinamento,  prevedendo,  dunque, l'attribuzione di
una  responsabilita' diretta in capo all'amministrazione per gli atti
compiuti  dai  funzionari,  sotto  il  profilo  penale, che e' sempre
personale,  sotto il profilo civile, ed amministrativo, cioe' in caso
di  violazione  di  obblighi amministrativi cui l'ordinamento collega
l'irrogazione di sanzioni amministrative.
  Nel caso in cui il funzionario adotti atti in violazione di diritti
la   responsabilita'  civile  viene  estesa  all'amministrazione.  La
dottrina  prevalente,  ed  una consolidata giurisprudenza ritenengono
che  la  responsabilita'  per  fatto proprio del pubblico funzionario
costituisca  una  forma  di  responsabilita'  diretta  della pubblica
amministrazione in forza del rapporto di immedesimazione organica che
intercorre  fra  i  due soggetti, in quanto la prima agisce per mezzo
dei  secondi. Ne risultano collegate, dunque, le diverse tipologie di
responsabilita'     civile     contrattuale,    precontrattuale    ed
extracontrattuale,  nonche'  la responsabilita' patrimoniale e quella
contabile, quali tipologie di responsabilita' interna del funzionario
nei confronti dell'amministrazione.
  Per quanto attiene al tema della responsabilita' per danni arrecati
a   terzi  dal  lavoratore  somministrato  nell'esercizio  delle  sue
mansioni,  intendendosi  per  terzo  qualsiasi  soggetto  diverso dal
lavoratore    somministrato    e   dalla   pubblica   amministrazione
utilizzatrice l'art. 26 del decreto legislativo, che si applica anche
alle  pubbliche  amministrazioni,  pone  la  relativa responsabilita'
civile in capo all'utilizzatore in quanto si avvale della prestazione
del  lavoratore,  e pertanto quale «datore di lavoro sostanziale», in
deroga  alla  previsione generale contenuta nell'art. 2049 del codice
civile.   Cio'   non   comporta,   tuttavia,   che   sia  esclusa  la
responsabilita'  diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'art.
2043  del  codice  civile,  nei confronti del quale l'amministrazione
puo'  esercitare  l'azione  di  regresso  secondo le regole ordinarie
della responsabilita' civile.
  Cio'  considerato  le  amministrazioni  potranno,  a garanzia della
responsabilita'   amministrativa   e  contabile,  stipulare  apposite
polizze  assicurative.  Conseguentemente  deve  ritenersi  esclusa la
possibilita' di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in
capo  alle  agenzie  di somministrazione e, pertanto, la medesima non
puo'  essere valutata quale requisito per l'accesso alle procedure di
gara.
4. Sicurezza e dotazione dei mezzi di prevenzione.
  Per  quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute
del  lavoratore  questi  sono  ripartiti  fra agenzia e utilizzatore,
secondo  la  previsione  contenuta  nell'art. 23, comma 5 del decreto
legislativo  n. 276 del 2003. La norma stabilisce che gli obblighi di
formazione  e  di  informazione gravano sul somministratore che e' il
«formale  datore  di  lavoro»,  salva diversa ed espressa pattuizione
nell'ambito  del  contratto  di  somministrazione,  che  puo'  dunque
prevedere  che  tali  obblighi  siano  direttamente  posti  a  carico
dell'utilizzatore. L'utilizzatore ha inoltre l'obbligo di informare e
garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i
rischi  specifici,  oltre  che di dotarli dei relativi dispositivi di
protezione  individuale  ove adottati per gli altri lavoratori. Sara'
comunque  l'amministrazione  utilizzatrice  a  rispondere  in caso di
violazione  degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
  Al riguardo le amministrazioni provvederanno ad inserire negli atti
di  gara  una specifica clausola che espressamente declini la duplice
responsabilita'  sulla  sicurezza  come  sancito  dall'articolo sopra
richiamato.
    Roma, 1° agosto 2007
                     Il Ministro per le riforme
                          e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 252