IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto   il   decreto   ministeriale   12 marzo  2003  e  successive
integrazioni, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare
di produzione dei vini D.O.C. «Valpolicella»;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Veneto,  intesa  ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione di origine controllata «Valpolicella» ed in particolare
degli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare medesimo;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine   controllata   «Valpolicella»,   pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n 50 del 1° marzo 2007;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato  che  la predetta proposta di modifica del disciplinare
prevede  la  possibilita'  di  utilizzare  a  determinate  condizioni
tecnico-produttive la menzione «ripasso» per talune tipologie di vini
«Valpolicella»;
  Considerato  che  il  citato  termine «ripasso» e' stato registrato
come  marchio  privato  dalla  ditta  «Masi  Agricola  S.p.a.» per le
proprie   produzioni   vinicole  e  che  la  stessa  ditta  con  atto
transattivo  e  protocollo d'intesa del 20 gennaio 2006, stipulato in
particolare  con  la  partecipazione del Consorzio di tutela dei vini
«Valpolicella», ha ceduto la titolarita' di tutti i marchi contenenti
il  termine  «ripasso»  alla  Camera  di commercio di Verona e con il
quale  la medesima Camera di commercio viene autorizzata a registrare
un  proprio  marchio  collettivo  denominato «Valpolicella ripasso» a
determinate condizioni d'uso;
  Vista  la  nota n. 2160 del 7 agosto 2007 con la quale la Camera di
commercio  di  Verona, nel confermare l'avvenuto deposito del marchio
collettivo  «Valpolicella  ripasso»  in  data  16  marzo  2006 presso
l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi, ha comunicato che il relativo
regolamento  d'uso  non  contrasta ed e' coerente con le disposizioni
previste  per la menzione «ripasso» nella citata proposta di modifica
del  disciplinare di produzione di cui trattasi; considerato altresi'
che  con  la  richiamata  nota la Camera di commercio di Verona si e'
assunta  l'impegno  a  modificare  il  regolamento  d'uso del marchio
collettivo  in  questione per adeguarlo ad eventuali future modifiche
del disciplinare di produzione;
  Vista  la  nota  n.  15139  del  10 settembre  2007 con la quale il
Ministero,   in  riscontro  alla  richiamata  nota  della  Camera  di
commercio   di  Verona,  consente  che  la  titolarita'  del  marchio
collettivo «Valpolicella ripasso» resti in capo alla stessa Camera di
commercio,  riservandosi tuttavia la facolta' di modificare d'ufficio
il  disciplinare  di produzione in questione, stralciando la menzione
«ripasso»,  qualora  la citata Camera di commercio dovesse modificare
il   regolamento   d'uso  rendendolo  difforme  dal  disciplinare  di
produzione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  «Valpolicella»,  in  conformita'  al  parere  espresso  al
riguardo  dal  sopra citato Comitato e tenendo conto delle richiamate
determinazioni  ministeriali  in  merito alla titolarita' del marchio
collettivo «Valpolicella ripasso»;
  Ritenuto  altresi'  di dover procedere all'aggiornamento dei codici
delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Gli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  «Valpolicella», da ultimo
approvato   con  decreto  ministeriale  12 marzo  2003  e  successive
integrazioni,  sono modificati secondo il testo riportato all'annesso
allegato.