IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in  attuazione  dell'art.  22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  previsto  l'istituzione,  con provvedimento direttoriale del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  del  15 dicembre  2005, emanato in
attuazione  del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  che  ha  introdotto  una  nuova  scommessa  ippica a
totalizzatore  articolata  in  piu'  formule  di  scommessa  e che ha
previsto  che  la scommessa «Tris», a partire dalla scadenza naturale
della  relativa  convenzione  di  concessione, fissata al 31 dicembre
2005,  e'  assoggettata,  in  via  sperimentale  e  temporanea,  alla
disciplina  di  cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n.
311,  configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a
totalizzatore di cui al citato comma 498;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
19 giugno  2003,  n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente  il  regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici
su  base  sportiva,  cosi'  come  modificato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato dell'8 agosto 2007 sulla gestione dei
flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  24 novembre  2003, n. 326
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici,  ed  in  particolare l'art. 39,
comma 14,   concernente   la   disciplina  delle  nuove  scommesse  a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
concernente  l'istituzione  di nuove scommesse a totalizzatore, cosi'
come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze del 6 agosto 2007;
  Viste  le  convenzioni  di concessione per l'esercizio dei concorsi
pronostici  su  base  sportiva  nonche'  di  altri  eventuali  giochi
connessi  a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di
cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 136 del
14 giugno 2003;
  Viste  le  procedure  di  selezione  pubblica  di  cui all'art. 38,
commi 2  e  4,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  convertito,  con
modificazioni  ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
esito  alle  quali sono state stipulate le convenzioni di concessione
dei  giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia
a  partire  dal  1° luglio  2007, le formule della scommessa ippica a
totalizzatore  di  cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, denominate ippica nazionale, nonche' i concorsi pronostici e le
scommesse a totalizzatore su base sportiva;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato del 26 giugno 2007, con il quale e'
stata  autorizzata  la  raccolta,  fino  al  30 settembre 2007, delle
scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  211,  da  parte  dei  concessionari in
scadenza al 30 giugno 2007;
  Considerato   che  i  concessionari  individuati  a  seguito  delle
procedure  di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge   4 luglio   2006,  convertito,  con  modificazioni  ed
integrazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno perfezionato
nel  corso  dei  mesi  di  febbraio, marzo ed aprile 2007, la stipula
delle  relative  convenzioni di concessione e che l'attivazione delle
rispettive  reti  di  vendita  e' in corso di attuazione, in funzione
della  velocita' di espletamento, da parte di ciascun concessionario,
delle  numerose  attivita'  propedeutiche all'avviamento dei punti di
vendita  acquisiti  e  che comunque e' previsto il periodo di 18 mesi
per la relativa completa attivazione;
  Considerata la perdurante ridotta consistenza numerica dei punti di
vendita operativi dei suddetti concessionari, dovuta alle riscontrate
criticita'  di  localizzazione  sul  territorio,  di acquisizione dei
servizi  di  connettivita'  alla  rete e di rilascio delle prescritte
licenze di pubblica sicurezza;
  Considerata  la necessita' di assicurare, comunque, nell'immediato,
una  maggiore  capillarita'  distributiva  della  rete di vendita dei
giochi  pubblici, in modo da garantire primariamente adeguati livelli
di  servizio  a  favore  del consumatore evitando, altresi', ricadute
negative in termini di entrate per lo Stato;
  Preso   atto   delle   risultanze   degli   incontri  di  carattere
tecnico-organizzativo  tenuti  dal direttore per i giochi di AAMS con
gli operatori del settore;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  dare  continuita'  ai  giochi  in
parola, nell'attesa che i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e
4,  del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed
integrazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota
significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo
transitorio,    fino    al   31 dicembre   2007,   di   continuazione
dell'attivita'   dei  punti  vendita  operativi  al  30 giugno  2007,
mediante i tre operatori cui erano collegati a tale data;
  Ritenuto   che,  al  fine  di  contemperare  in  modo  armonico  ed
equilibrato  tutti  gli  interessi,  individuali e collettivi, su cui
incide  il  presente  provvedimento,  evitando pregiudizi economici a
carico  degli operatori, occorre procedere ad un congruo differimento
della  durata  delle  concessioni  di  cui  alle  procedure selettive
espletate  in base al citato art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223;

                               Dispone

                               Art. 1.
  1.  Continua  ad  essere  esercitata  provvisoriamente  e  fino  al
31 dicembre  2007,  la  raccolta  dei  concorsi  pronostici  su  base
sportiva,  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore e della nuova
scommessa  ippica a totalizzatore di cui al citato art. 1, comma 498,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita,
delle  agenzie  di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno
2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base
sportiva  nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive,  di  cui  alla  graduatoria  di selezione pubblicizzata con
comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 136 del
14 giugno 2003;
  2. I   concessionari   di   cui  al  comma 1,  possono  distribuire
provvisoriamente  i  giochi  previsti nel medesimo comma attraverso i
punti  di  raccolta ad essi collegati alla data del 30 giugno 2007, a
condizione  che  tali punti non siano esercitati come diritti, da uno
dei  concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
4 luglio  2006,  convertito  con  modificazioni ed integrazioni dalla
legge  4 agosto  2006,  n.  248.  In  tal caso detti punti di vendita
saranno  abilitati  alla raccolta del gioco esclusivamente come punti
di raccolta dei concessionari di cui al citato art. 38;
  3. Il  termine  di  durata  delle  concessioni  per l'esercizio dei
giochi  pubblici  assegnate  ai  sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' differito al 30 giugno 2016.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 settembre 2007
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
  Economia e finanze, foglio n. 84