IL DIRETTORE GENERALE
                per l'energia e le risorse minerarie

  Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o
di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita'
delle  apparecchiature  e  degli  impianti  di  utilizzazione del gas
naturale,    il    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   ora  Ministero  dello  sviluppo  economico,  puo'
adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
12 dicembre  2005  recante aggiornamento della procedura di emergenza
per  fronteggiare  la  mancanza  di  copertura  del fabbisogno di gas
naturale  in  caso  di  eventi  climatici  sfavorevoli  (nel seguito:
procedura di emergenza climatica);
  Vista  la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica ed il gas (nel seguito: l'Autorita), con la
quale,  tra  l'altro,  e'  stato  costituito un fondo presso la cassa
conguaglio   per  il  settore  elettrico  ai  fini  della  promozione
dell'interrompibilita' del sistema del gas naturale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
20 gennaio  2006,  con  il  quale e' stato istituito in via urgente e
transitoria   un   meccanismo  di  incentivi  per  l'offerta  di  una
interrompibilita'   aggiuntiva  rispetto  a  quella  derivante  dalla
attivazione  dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui
alla  fase  2  della  procedura approvata con il decreto ministeriale
12 dicembre 2005 sopra citato;
  Vista  la  deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorita',
recante  disposizioni  transitorie  ed  urgenti per l'assegnazione di
incentivi  all'offerta di interrompibilita' delle forniture di gas in
attuazione del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato;
  Vista  la  nota  in  data  2 febbraio 2006 con la quale la societa'
«Snam  rete  gas  S.p.a.»  ha comunicato al Ministero delle attivita'
produttive  ed  all'Autorita' i risultati della procedura concorsuale
per   l'assegnazione   del   servizio  di  interrompibilita'  tecnica
remunerata ai sensi della deliberazione n. 10/06 sopra citata;
  Vista  la  deliberazione  3 febbraio 2006, n. 25/06, dell'Autorita'
con  la  quale  e'  stato espresso il parere favorevole sui risultati
della  procedura  concorsuale  previsto  dall'art.  2,  comma 7,  del
decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato;
  Visto  il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse
minerarie  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 3 febbraio
2006 recante l'approvazione dei risultati della procedura concorsuale
per   l'assegnazione   del   servizio  di  interrompibilita'  tecnica
remunerata  ai  sensi  della deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06,
dell'Autorita',  ed  il rinvio a successivi provvedimenti, da emanare
ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto ministeriale 20 gennaio
2006,  per disciplinare gli aspetti economici relativi alla possibile
attivazione   della   interrompibilita'  oltre  il  10 febbraio  2006
relativa ai clienti finali con contratto di fornitura interrompibile,
di  cui  alla  fase  2  della  procedura  di emergenza climatica, che
avrebbe  potuto  essere  disposta  ai sensi del punto 24 della stessa
procedura;
  Vista   la   nota   del  19 aprile  2007  della  direzione  mercati
dell'Autorita' nella quale, in relazione alle specifiche richieste di
cui nella nota del 6 febbraio 2007 della direzione generale energia e
risorse  minerarie  del  Ministero dello sviluppo economico, e' stata
condivisa  l'opportunita'  di  remunerare,  con  l'applicazione di un
criterio  basato sull'analogia con quanto previsto per il servizio di
interrompibilita'  tecnica  di  cui alla deliberazione dell'Autorita'
21 gennaio  2006,  n.  10/06,  il  servizio  effettivamente  reso  al
sistema,   ai  sensi  della  fase  5  della  procedura  di  emergenza
climatica,  mediante  l'interruzione  delle forniture di gas naturale
operata  nelle  due  settimane  dal 13 al 24 febbraio dai clienti con
contratto di fornitura di tipo interrompibile;
  Considerato  che  nella  sopra citata nota del 19 aprile 2007 della
direzione  mercati  dell'Autorita'  e' stato precisato che i soggetti
con  contratto  di  fornitura  interrompibile, coinvolti nella fase 5
della  procedura di emergenza climatica e che hanno partecipato anche
all'offerta di interrompibilita' tecnica di cui alla deliberazione n.
10/06,  dovrebbero percepire il solo corrispettivo di attivazione CA,
in  quanto  e'  gia'  stato  loro  riconosciuto  il  corrispettivo di
disponibilita' CD;
  Considerato  opportuno  ed equo remunerare i soggetti con contratto
di   fornitura   interrompibile,   inseriti   nel   sistema   SETEGAS
dell'impresa  maggiore  di  trasporto,  per  i  quali, ai sensi della
procedura  di  emergenza  climatica,  era  stata  dapprima  attivata,
avvalendosi  della  loro  tipologia  contrattuale  ed in applicazione
della  cosiddetta  fase  2,  la  sospensione  delle forniture per tre
settimane, e successivamente, a causa del protrarsi e dell'aggravarsi
della  situazione  di  emergenza  che  ha  causato l'erogazione dallo
stoccaggio   strategico,  era  stata  prolungata  l'interruzione  per
ulteriori  due  settimane  (dal  13  al 24 febbraio 2006) nell'ambito
della cosiddetta fase 5;
  Considerato  che  tali  clienti  sono  gli  unici  ad  avere subito
interruzioni,  mentre  gli altri clienti che avevano fatto offerte di
volumi  interrompibili  nell'ambito del servizio di interrompibilita'
tecnica  remunerata  non  sono  stati  chiamati a sospendere i propri
prelievi  ed  hanno  ottenuto,  in cambio del servizio potenzialmente
offerto,   il  versamento  del  corrispettivo  di  disponibilita'  CD
stabilito  dall'Autorita'  con  la  deliberazione 21 gennaio 2006, n.
10/2006;
  Ritenuto equo, anche in considerazione delle segnalazioni dei danni
economici   pervenute  da  tali  clienti,  remunerare  tale  servizio
effettivamente  reso al sistema, che non appare potersi ricomprendere
unicamente  nella  tariffa  di  trasporto  ridotta  per  tale tipo di
clienti   stabilita   dalla  deliberazione  29 luglio  2005,  n.  166
dell'Autorita';

                              Decreta:

                               Art. 1.

Aspetti  economici relativi al servizio di interrompibilita' prestato
               in data successiva al 10 febbraio 2006

  1.  L'impresa maggiore di trasporto, a seguito di puntuale verifica
dell'effettivo  apporto  al  sistema  fornito  dai singoli soggetti e
secondo  le  procedure  stabilite  dall'Autorita'  per il servizio di
interrompibilita'  tecnica remunerata, attribuisce un corrispettivo a
tutti  i  clienti  con contratto di fornitura di tipo interrompibile,
inseriti nel sopra citato sistema SETEGAS, che abbiano effettivamente
provveduto  a  sospendere  o  ridurre  i propri prelievi nella misura
prevista  per  le  due  settimane  dal  13  al  24 febbraio  2006  in
corrispondenza della fase 5 della procedura di emergenza climatica.
  2.  Il  corrispettivo di cui al comma 1 e' determinato, in analogia
con  la  remunerazione  prevista per il servizio di interrompibilita'
tecnica  remunerata,  nel  valore minimo del corrispettivo CA offerto
dalle  imprese  che,  pur  rientrando nella categoria dei clienti con
contratto  di  fornitura  di  tipo  interrompibile, hanno partecipato
volontariamente  anche  al  servizio di interrompibilita' tecnica per
volumi  o  periodi aggiuntivi rispetto ai volumi inseriti nel sistema
SETEGAS  dell'impresa  maggiore  di  trasporto. Tale corrispettivo e'
risultato  corrispondente  al  valore  di  10.700  euro per lotto, da
corrispondere   proporzionalmente   ai   volumi   effettivamente  non
prelevati.
  3.  Agli stessi clienti di cui al comma 1 e' attribuito altresi' un
ulteriore   corrispettivo   pari   al  valore  del  corrispettivo  di
disponibilita'  CD  per  le  stesse  due  settimane,  stabilito dalla
deliberazione n. 10/06 dell'Autorita' in 3.000 euro per settimana per
ogni   10.000  Smc/giorno,  dedotto  lo  sconto  gia'  applicato  per
l'interrompibilita'  commerciale  ai  sensi  della  deliberazione  n.
166/05 riferito allo stesso periodo. Ove un cliente abbia partecipato
anche   all'offerta  di  interrompibilita'  tecnica  ai  sensi  della
deliberazione  n. 10/06 dell'Autorita', l'ulteriore corrispettivo non
e'  dovuto,  avendo tali clienti gia' ottenuto il corrispettivo CD in
riconoscimento   della  adesione  al  servizio  di  interrompibilita'
tecnica.
  4.  L'impresa  maggiore di trasporto attribuisce i corrispettivi di
cui  ai  commi 2  e  3  mediante le procedure di cui all'art. 9 della
deliberazione  n.  10/06 dell'Autorita', inviando copia dei prospetti
di calcolo al Ministero ed all'Autorita'.