IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2005 con il quale alla denominazione «Mela Rossa Cuneo» e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2006 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Rossa Cuneo»; Vista la nota n. 019025 del 20 luglio 2007, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda di registrazione della «Mela Rossa Cuneo»; Vista la nota del 7 settembre 2007 con la quale l'Asprofrut - Societa' consortile cooperativa a r.l., quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunita' europea l'istanza di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo»; Vista la nota protocollo n. 15107 del 7 settembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prendendo atto delle decisioni assunte da Asprofrut, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo»; Ritenuto che si sono realizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente e' necessario procedere alla revoca dei predetti provvedimenti; Considerato che, con la medesima nota datata 7 settembre 2007, evidenziando la coincidenza temporale tra il ritiro dell'istanza di riconoscimento e il periodo di raccolta del prodotto, l'Asprofrut chiede di poter utilizzare fino a smaltimento delle scorte i bollini, le etichette e i materiali di imballaggio e confezionamento riportanti la dicitura «Mela Rossa di Cuneo IGP» gia' predisposti e il cui mancato utilizzo causerebbe un ingiusto danno economico agli operatori coinvolti; Vista la nota del 10 settembre 2007, con la quale l'Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora della regione Piemonte, al fine di non danneggiare le aziende interessate, concorda sulla necessita' di fissare un lasso di tempo definito per consentire lo smaltimento degli imballaggi ed etichette che le aziende medesime hanno gia' predisposto; Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, concedere un adeguato periodo di smaltimento dei suddetti materiali; Decreta: Art. 1. La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2005, alla denominazione «Mela Rossa Cuneo» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto.