IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 29
del  5 febbraio  2005  con  il  quale  alla denominazione «Mela Rossa
Cuneo»  e'  stata  accordata  la  protezione  transitoria  a  livello
nazionale;
  Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
250  del 26 ottobre 2006 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto
nord  ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l. e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Rossa Cuneo»;
  Vista  la  nota  n.  019025  del  20 luglio  2007,  con la quale la
Commissione  europea  -  Direzione  generale  per  l'agricoltura e lo
sviluppo  rurale,  ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda
di registrazione della «Mela Rossa Cuneo»;
  Vista  la  nota  del  7 settembre  2007  con la quale l'Asprofrut -
Societa'  consortile  cooperativa a r.l., quale soggetto promotore il
riconoscimento,  con  sede  in  Cuneo, via Caraglio n. 16, chiede che
venga  ritirata  presso  i  competenti uffici della Comunita' europea
l'istanza di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo»;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  15107 del 7 settembre 2007, con la
quale  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
prendendo  atto  delle  decisioni  assunte da Asprofrut, ha trasmesso
all'organismo  comunitario  competente  la predetta domanda di ritiro
della  richiesta  di  registrazione  della  denominazione «Mela Rossa
Cuneo»;
  Ritenuto  che  si  sono  realizzate  le  condizioni  preclusive  al
mantenimento  dei  provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e
conseguentemente  e'  necessario  procedere  alla revoca dei predetti
provvedimenti;
  Considerato  che,  con  la  medesima  nota datata 7 settembre 2007,
evidenziando  la  coincidenza temporale tra il ritiro dell'istanza di
riconoscimento  e  il  periodo  di raccolta del prodotto, l'Asprofrut
chiede di poter utilizzare fino a smaltimento delle scorte i bollini,
le   etichette   e  i  materiali  di  imballaggio  e  confezionamento
riportanti  la  dicitura «Mela Rossa di Cuneo IGP» gia' predisposti e
il  cui  mancato utilizzo causerebbe un ingiusto danno economico agli
operatori coinvolti;
  Vista  la  nota  del  10 settembre 2007, con la quale l'Assessorato
agricoltura, tutela della fauna e della flora della regione Piemonte,
al  fine  di  non  danneggiare le aziende interessate, concorda sulla
necessita'  di  fissare  un lasso di tempo definito per consentire lo
smaltimento  degli  imballaggi  ed  etichette che le aziende medesime
hanno gia' predisposto;
  Ritenuto  opportuno,  per le motivazioni sopra riportate, concedere
un adeguato periodo di smaltimento dei suddetti materiali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto
ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 29 del 5 febbraio
2005,  alla  denominazione  «Mela  Rossa Cuneo» per la quale e' stata
inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come
indicazione  geografica  protetta, e' revocata a decorrere dalla data
del presente decreto.