IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile
2004,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
dell'olio  di  oliva  e  delle olive da tavola e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 827/68;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2153/2005 della Commissione del 23
dicembre  2005,  relativo  al  regime di aiuto all'ammasso privato di
olio di oliva;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  885/2006 della Commissione del 21
giugno  2006,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1290/2005  del  Consiglio  per  quanto riguarda il riconoscimento
degli  organismi  pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee» - Legge comunitaria 1990, ed in particolare
l'art. 4, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente
«Soppressione  dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre  2001, n. 381, convertito con
legge   n.   441/2001,   recante  «Disposizioni  urgenti  concernenti
l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  l'anagrafe bovina e
l'Ente irriguo umbro- toscano;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  maggio  2006 di attuazione del
regolamento (CE) n. 2153/2005 relativo al regime di aiuto all'ammasso
privato di olio di oliva;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006;
  Ritenuto  necessario predisporre il sistema di rilevazione dei dati
idoneo  ad  ottemperare  all'obbligo  di  cui  all'art.  6 del citato
regolamento (CE) n. 2153/2005 e a conseguire un adeguato monitoraggio
delle  produzioni  nazionali  di  olio di oliva e di olive da tavola,
anche   con  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  Considerata   l'urgenza   e   l'opportunita'  di  disciplinare  gli
adempimenti  previsti  dall'art.  20, comma 2 della legge comunitaria
2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, espresso nella seduta
del 14 giugno 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Ambito di applicazione e finalita'

  1. Con il presente decreto - di seguito denominato «Decreto» - sono
definiti i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni cui
sono  tenuti  i  frantoi  oleari e le imprese di trasformazione delle
olive  da  tavola,  come previsto dall'art. 20, comma 2 della legge 6
febbraio 2007, n. 13.