IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68; Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» - Legge comunitaria 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con legge n. 441/2001, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro- toscano; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2153/2005 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006; Ritenuto necessario predisporre il sistema di rilevazione dei dati idoneo ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 2153/2005 e a conseguire un adeguato monitoraggio delle produzioni nazionali di olio di oliva e di olive da tavola, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Considerata l'urgenza e l'opportunita' di disciplinare gli adempimenti previsti dall'art. 20, comma 2 della legge comunitaria 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 14 giugno 2007; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' 1. Con il presente decreto - di seguito denominato «Decreto» - sono definiti i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni cui sono tenuti i frantoi oleari e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, come previsto dall'art. 20, comma 2 della legge 6 febbraio 2007, n. 13.