IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  14 febbraio  2003,  n.  31,  sulle
sostanze  che  possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici
ai  prodotti destinati ad una alimentazione particolare di attuazione
della  direttiva  2001/15/CE  e  le  deroghe  introdotte  per  alcune
sostanze   dal   decreto  legislativo  9 novembre  2005,  n.  242  di
attuazione della direttiva 2004/6/CE;
  Vista  la  direttiva 2007/26/CE che modifica la direttiva 2004/6/CE
per prorogarne il periodo di applicazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  111 recante
«Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;
  Visto  l'art.  13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le
«Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al  processo
normativo  dell'Unione  europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  All'art. 1, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 novembre
2005, n. 242, le parole «fino 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 148