IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Ministero della sanita' 7 ottobre 1998, n. 519
«Regolamento  recante  norme concernenti l'attuazione della direttiva
96/8/CE   della  Commissione  del  26 febbraio  1996  sugli  alimenti
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso»;
  Vista la direttiva 2007/29/CE che modifica la direttiva 96/8/CE per
quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicita' o la presentazione di
alimenti  destinati  a  diete  ipocaloriche  volte alla riduzione del
peso;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  111 recante
«Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali
e  sulla  salute  fornite sui prodotti alimentari, e, in particolare,
l'art. 13, comma 1, lettera c);
  Visto  l'art.  13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le
«Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al  processo
normativo  dell'Unione  europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  All'art.  4,  del  decreto del Ministro della sanita' 7 ottobre
1998, n. 519, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'etichettatura, la pubblicita' e la presentazione dei prodotti
disciplinati dal presente decreto non contengono alcun riferimento ai
tempi o alla quantita' di perdita di peso conseguenti all'impiego.».
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 150