IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva n. 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della
classe e del prezzo per la nuova indicazione terapeutica;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 luglio 2007;
  Vista  la  deliberazione  n. 23 del 31 luglio 2007 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  Direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il   medicinale   SUTENT   (sunitinib)   nella   nuova  indicazione
terapeutica   «Trattamento   del   carcinoma   renale   avanzato  e/o
metastatico (MRCC)» e' rimborsato come segue:
    Confezione: 30 capsule da 25 mg;
    A.I.C. n. 037192010/E (in base 10), 13H0BB (in base 32);
    Classe di rimborsabilita': «H»;
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.925,30 euro;
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.827,92 euro.
    Confezione: 30 capsule da 12,5 mg;
    A.I.C. n. 037192022/E (in base 10), 13H0BQ (in base 32);
    Classe di rimborsabilita': «H»;
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.462,50 euro;
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.413,71 euro.
    Confezione: 30 capsule da 50 mg;
    A.I.C. n. 037192034/E (in base 10), 13H0C2 (in base 32);
    Classe di rimborsabilita': «H»;
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5.850,60 euro;
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9.655,83 euro.
  Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche
del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.
  Ai  fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovra'
inviare   all'AIFA,   con  periodicita'  trimestrale,  il  numero  di
confezioni  cedute  e  relativo  importo, distinti per singoli centri
acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito:
    http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/
  Ai  fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori
dovranno   compilare   la  scheda  raccolta  dati  informatizzata  di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito:
    http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/,   che   costituiscono  parte
integrante della presente determinazione.