L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
20 settembre 2007;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  Codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»;
  Vista   la   legge   provinciale   5 marzo   2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni   in  materia  di  referendum  propositivo,  referendum
consultivo,  referendum  abrogativo e iniziativa popolare delle leggi
provinciali», ed, in particolare, l'art. 18;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Vista  la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante
«Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alla  campagna  per  il  referendum regionale
parzialmente  abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno
2001  n.  8  recante  «modifiche  all'art.  6,  comma 19, della legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il
giorno  12 giugno  2005»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
  Visto  il decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento
del   1° agosto  2007,  n.  104,  recante  «Convocazione  dei  comizi
elettorali   per  il  referendum  provinciale  abrogativo  di  alcune
disposizioni  concernenti  «Pianificazione  del  sistema scolastico e
finanziamento  delle  istituzioni  paritarie» della legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino)»;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione dei commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,  relatori  ai  sensi  dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:


                           Articolo unico

  1.  Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra
i  soggetti  politici  favorevoli  o  contrari  al  quesito di cui al
referendum  ex art. 18 della legge della Provincia Autonoma di Trento
del  5 marzo  2003,  n.  3, avente ad oggetto l'abrogazione di alcune
disposizioni  concernenti  «Pianificazione  del  sistema scolastico e
finanziamento  delle  istituzioni  paritarie» della legge provinciale
7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino),  fissato  per  il giorno 30 settembre 2007, nel territorio
interessato  dalla  consultazione referendaria, e nei confronti delle
emittenti  radiofoniche  e  televisive  private locali e della stampa
quotidiana  e  periodica  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
disposizioni  di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
modificata  dalla  legge  6 novembre  2003,  n.  313,  in  materia di
disciplina  dell'accesso  ai  mezzi  di  informazione,  di  cui  alla
delibera  n.  37/05/CSP  del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parita'  di  accesso  ai mezzi di informazione relative alla campagna
per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della
regione  Sardegna  19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6,
comma 19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella
Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
  2.  Il  presente  provvedimento  acquista  efficacia  dalla data di
indizione   dei  comizi  elettorali  per  il  referendum  provinciale
abrogativo sino a tutto il 30 settembre 2007.
  3. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1,
della  delibera  n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno
successivo   alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it.
    Roma, 20 settembre 2007

                                              Il Presidente: Calabro'

I commissari relatori: Sortino e Magri