IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali; Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 5 aprile 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla The Ok Design Group S.r.l.; Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 5 aprile 2007, la regione Lazio concorda sull'opportunita' di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tutti i lavoratori in forza alla The Ok Design Group S.r.l., a decorrere dal 10 aprile 2007 fino al 31 dicembre 2007, con modalita' corrispondenti alle esigenze tecnico-organizzative; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 10 aprile 2007 e pervenuta il 13 aprile 2007 e, in particolare, la scheda 3/A, che prevede l'anticipazione del trattamento ai lavoratori da parte della societa' stessa; Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione datata 1° agosto 2007, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 9 agosto 2007; Considerata la predetta relazione ispettiva; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 5 aprile 2007, in favore del personale della The Ok Design Group S.r.l., in forza presso l'unita' aziendale sita in Roma - via Angelo Bargoni n. 78, per un massimo di quattordici lavoratori, sospesi ad orario ridotto, con modalita' corrispondenti alle esigenze tecnico-organizzative della societa' stessa, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento e' anticipato ai dipendenti dalla societa' stessa.