IL DIRETTORE GENERALE
                       del mercato del lavoro

  Visto  l'art.  13,  comma 4,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con
apposita  dotazione  finanziaria,  di  lire  40  miliardi pari a euro
20.658.275,96  per  l'anno  1999,  di  lire  60  miliardi pari a euro
30.987.414,00  a  decorrere  dall'anno  2000,  e di euro 37.000.000 a
decorrere dall'anno 2007;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle Regioni;
  Visto  l'art.  5  del  citato  decreto  n.  91/2000 che definisce i
criteri,  tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del
Fondo,   tenuto  conto  dell'effettiva  attuazione  delle  iniziative
regionali  in  materia  d'inserimento  dei  disabili  e dei risultati
concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
Regioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  nonche'  delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;
  Considerato  che  per  la  ripartizione  del  corrente  anno  2007,
relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e'
stata   concordata   tra   Ministero,  Regioni  e  Province  autonome
l'individuazione  di  taluni  criteri  che  traducono  in  indicatori
numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi
in  funzione  dei  contenuti  degli  inserimenti ammessi al beneficio
della fiscalizzazione;
  Considerato  che  i  medesimi soggetti hanno concordato, per l'anno
2007, quanto segue:
    di  riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed
equitativo, gia' introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo
del  10%  delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente
al  numero  complessivo  dei  residenti  in  ogni Regione o Provincia
autonoma  (dati  ISTAT  2004);  l'entita'  delle risorse da ripartire
secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di
elemento  correttivo  del complessivo impianto del riparto; il valore
equitativo  e'  individuato nella proporzionalita' con la popolazione
residente  posto  che  la percentuale di persone disabili (di quanti,
quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al
sistema   dei   servizi  per  il  collocamento  mirato)  non  prevede
sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
    l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due
criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro
un  peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90%
del totale;
    l'indicazione   nelle   tabelle  impiegate  per  il  calcolo  del
punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti
(relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art.
13, L. 68/99 e finalizzati all'assunzione; tale opportunita' sussiste
esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia;
    l'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle
singole  Regioni  e  Province autonome nella misura del 23% per cento
delle  risorse  disponibili  per il riparto del Fondo nazionale 2006,
ridistribuendo  proporzionalmente  le eventuali risorse eccedenti tra
le restanti Regioni e Province autonome;
  Considerato,  altresi',  che  il  riparto  tiene parzialmente conto
delle  risorse  assegnate  nelle  precedenti annualita' ed ancora non
programmate,  come da apposite comunicazioni delle Regioni e Province
autonome;
  Tenuto  conto  delle  restanti  somme gia' assegnate alle Regioni e
Province  autonome  con  le  precedenti  ripartizioni  ed  ancora non
programmate,  che  rimangono  nella  disponibilita'  delle rispettive
tesorerie    con    il    medesimo   vincolo   di   destinazione   e,
conseguentemente,   utilizzabili   negli   anni  successivi  per  gli
interventi  di  fiscalizzazione  di cui all'art. 13 della legge n. 68
del 1999;
  Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, riuniti
nei  tavoli  tecnici  ed  in  assemblea  plenaria  per  l'esame  e la
valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, definitivamente approvata nella
riunione del 19 luglio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  Fondo  per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  37.000.000,00 e'
ripartito  tra  le  Regioni  e  Province  autonome  secondo  l'elenco
allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto)
tranne  che  per  le  Regioni:  Valle  d'Aosta  e  Calabria che hanno
comunicato  di  non  avere  ancora  esaurito  i fondi derivanti dalle
assegnazioni degli anni precedenti.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 luglio 2007

                                      Il direttore generale: Menziani

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138